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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09826/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione di una sentenza della C.T.R. Sicilia che aveva confermato la decisione di primo grado: difetto di giurisdizione del giudice tributario per cinque cartelle e inammissibilità del ricorso per il resto. Il ricorso in cassazione articolava nove motivi, principalmente relativi alla notificazione di 62 cartelle/estratti di ruolo appresi in sede di istruttoria fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ordini di ragioni: in via preliminare ha dichiarato inammissibile la memoria della Riscossione Sicilia depositata il 2 ottobre 2025 (per difetto di valida procura da parte dell'Avvocatura dello Stato, salvo eccezioni temporanee previste da convenzioni), e nel merito ha ritenuto inammissibile il ricorso della ricorrente perché non è stato dimostrato l'interesse ad impugnare gli estratti di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (norma che definisce la condizione dell'azione in presenza di vizi di notifica della cartella). Le spese sono compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (raddoppio previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002), se dovuto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis

    La disposizione regolamenta l'interesse ad agire in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo: in presenza di specifici casi di invalida notificazione della cartella la norma plas­ma l'interesse ad agire quale condizione dell'azione, che deve essere dimostrata anche nel corso del processo e può variare fino alla decisione; applicabile anche ai processi pendenti e valutabile in cassazione mediante documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione.

  • r.d. n. 1611/1933, art. 43

    Prevede che, di norma, il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate in Cassazione sia affidato all'Avvocatura dello Stato; la procura conferita a un avvocato del libero foro è invalida in assenza della motivata deliberazione dell'Agenzia prevista dalla norma, con conseguente inammissibilità del ricorso o del controricorso.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-quater e 1-bis (introdotti dalla L. n. 228/2012)

    Regolano l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato: ove sussistano i presupposti, il ricorrente deve versare un importo aggiuntivo pari al contributo dovuto (raddoppio) in determinate ipotesi; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283

    La Suprema Corte ha affermato che l'art. 12 comma 4-bis incide sulla pronuncia e si applica ai processi pendenti; l'interesse ad agire deve essere dimostrato anche nel grado di legittimità secondo le modalità indicate (documentazione o deduzione in udienza).

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531 e Cass. Sez. 5, 19/05/2025, n. 13250

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, in assenza di presupposti che autorizzino la deroga, la rappresentanza dell'Agenzia da parte di un avvocato del libero foro è invalida; tuttavia sono riconosciute eccezioni temporanee previste da specifiche convenzioni o addendum.

Massime di principio

  • Quando si impugnano estratti di ruolo occorre provare l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973: la mera conoscenza degli estratti in sede istruttoria non basta, va documentata e rappresentata tempestivamente nel processo, anche in cassazione ove necessario.
  • La rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione in Cassazione è, di regola, riservata all'Avvocatura dello Stato: la procura a un difensore del libero foro è invalida se non ricorrono le eccezioni previste da convenzioni o deliberazioni motivate dell'Agenzia; atti difensivi prodotti senza valida procura possono essere dichiarati inammissibili.
  • Le norme introdotte dal periodo legislativo recente (art.12 comma 4-bis) si applicano anche ai procedimenti pendenti e possono mutare la 'configurazione' dell'interesse ad agire nel corso del giudizio: è dunque fondamentale aggiornare e integrare la documentazione probatoria fino all'udienza di discussione o mediante deposito agli atti.
  • In caso di esito negativo in cassazione per inammissibilità, la Corte può compensare le spese ma al contempo verificare l'eventuale applicazione delle norme sul contributo unificato (raddoppio); è opportuno valutare il rischio di oneri aggiuntivi prima di proporre ricorso.
  • Se si contesta la notifica di cartelle e estratti di ruolo, raccogliere e depositare prove documentali già in primo grado e in appello è cruciale: la mancata dimostrazione dell'invalidità della notifica può rendere il gravame inammissibile a livello superiore.

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