Cassazione Civile, Sentenza n. 09826/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione di una sentenza della C.T.R. Sicilia che aveva confermato la decisione di primo grado: difetto di giurisdizione del giudice tributario per cinque cartelle e inammissibilità del ricorso per il resto. Il ricorso in cassazione articolava nove motivi, principalmente relativi alla notificazione di 62 cartelle/estratti di ruolo appresi in sede di istruttoria fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ordini di ragioni: in via preliminare ha dichiarato inammissibile la memoria della Riscossione Sicilia depositata il 2 ottobre 2025 (per difetto di valida procura da parte dell'Avvocatura dello Stato, salvo eccezioni temporanee previste da convenzioni), e nel merito ha ritenuto inammissibile il ricorso della ricorrente perché non è stato dimostrato l'interesse ad impugnare gli estratti di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (norma che definisce la condizione dell'azione in presenza di vizi di notifica della cartella). Le spese sono compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (raddoppio previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002), se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis
La disposizione regolamenta l'interesse ad agire in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo: in presenza di specifici casi di invalida notificazione della cartella la norma plasma l'interesse ad agire quale condizione dell'azione, che deve essere dimostrata anche nel corso del processo e può variare fino alla decisione; applicabile anche ai processi pendenti e valutabile in cassazione mediante documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione.
r.d. n. 1611/1933, art. 43
Prevede che, di norma, il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate in Cassazione sia affidato all'Avvocatura dello Stato; la procura conferita a un avvocato del libero foro è invalida in assenza della motivata deliberazione dell'Agenzia prevista dalla norma, con conseguente inammissibilità del ricorso o del controricorso.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-quater e 1-bis (introdotti dalla L. n. 228/2012)
Regolano l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato: ove sussistano i presupposti, il ricorrente deve versare un importo aggiuntivo pari al contributo dovuto (raddoppio) in determinate ipotesi; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283
La Suprema Corte ha affermato che l'art. 12 comma 4-bis incide sulla pronuncia e si applica ai processi pendenti; l'interesse ad agire deve essere dimostrato anche nel grado di legittimità secondo le modalità indicate (documentazione o deduzione in udienza).
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531 e Cass. Sez. 5, 19/05/2025, n. 13250
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, in assenza di presupposti che autorizzino la deroga, la rappresentanza dell'Agenzia da parte di un avvocato del libero foro è invalida; tuttavia sono riconosciute eccezioni temporanee previste da specifiche convenzioni o addendum.
Massime di principio
- Quando si impugnano estratti di ruolo occorre provare l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973: la mera conoscenza degli estratti in sede istruttoria non basta, va documentata e rappresentata tempestivamente nel processo, anche in cassazione ove necessario.
- La rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione in Cassazione è, di regola, riservata all'Avvocatura dello Stato: la procura a un difensore del libero foro è invalida se non ricorrono le eccezioni previste da convenzioni o deliberazioni motivate dell'Agenzia; atti difensivi prodotti senza valida procura possono essere dichiarati inammissibili.
- Le norme introdotte dal periodo legislativo recente (art.12 comma 4-bis) si applicano anche ai procedimenti pendenti e possono mutare la 'configurazione' dell'interesse ad agire nel corso del giudizio: è dunque fondamentale aggiornare e integrare la documentazione probatoria fino all'udienza di discussione o mediante deposito agli atti.
- In caso di esito negativo in cassazione per inammissibilità, la Corte può compensare le spese ma al contempo verificare l'eventuale applicazione delle norme sul contributo unificato (raddoppio); è opportuno valutare il rischio di oneri aggiuntivi prima di proporre ricorso.
- Se si contesta la notifica di cartelle e estratti di ruolo, raccogliere e depositare prove documentali già in primo grado e in appello è cruciale: la mancata dimostrazione dell'invalidità della notifica può rendere il gravame inammissibile a livello superiore.
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