Provvedimento AGCM I860 n. 30552 del 21/03/2023
CORSI CQC CONSORZIO AUTOSCUOLE PROVINCIA DI ENNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato la condotta del Consorzio Interprovinciale Autoscuole, attivo nella provincia di Enna, che aveva negato a un’autoscuola consorziata la dichiarazione di disponibilità di istruttori e veicoli necessaria per ottenere il nulla osta ai corsi CQC. L’Autorità ha ritenuto che la politica del Consorzio potesse integrare un’intesa restrittiva ai sensi dell’art. 2 l. 287/1990, in quanto idonea a sottrarre alle autoscuole consorziate la possibilità di svolgere la parte teorica dei corsi CQC. A seguito della presentazione di impegni generalizzati e permanenti, poi sottoposti a market test senza osservazioni, l’AGCM ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione e ha reso gli impegni obbligatori.
Consorzio Interprovinciale Autoscuole di Enna – rifiuto della dichiarazione di disponibilità per i corsi CQC: procedimento chiuso con impegni resi obbligatori, senza accertamento dell’infrazione
Consorzio Interprovinciale Autoscuole di Enna – diniego della dichiarazione di disponibilità per i corsi CQC
Il provvedimento riguarda un procedimento ex art. 14-ter l. 287/1990 avviato nei confronti del Consorzio Interprovinciale Autoscuole, a seguito della denuncia dell’autoscuola Cammarata di Enna. L’oggetto della contestazione era il rifiuto di rilasciare la "dichiarazione di disponibilità" di istruttori e veicoli necessaria per il nulla osta ai corsi CQC. Il procedimento si è concluso con l’accettazione degli impegni e senza accertamento dell’infrazione.
Parti e contesto economico-regolatorio
Il Consorzio è un consorzio tra autoscuole, costituito nel 2002 senza scopo di lucro, volto a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi svolti dalle autoscuole consorziate mediante un’organizzazione comune. L’autoscuola Cammarata di Enna, consorziata, ha segnalato il diniego della dichiarazione di disponibilità, lamentando l’impossibilità di ottenere il nulla osta per l’erogazione della parte teorica dei corsi CQC.
Quadro normativo rilevante
L’Autorità richiama l’art. 123, comma 7, del Codice della Strada, che impone alle autoscuole di svolgere la formazione per patenti di qualsiasi categoria e riconosce la possibilità di costituire centri di istruzione automobilistica per ripartire i costi dei parchi veicoli. La disciplina specifica dei corsi CQC deriva dalla direttiva 2003/59/CE, recepita dal d.lgs. 286/2005 e attuata, per quanto qui rileva, dal D.M. 30 luglio 2021 e dalla circolare 15 ottobre 2021. In base a tali fonti, le autoscuole possono svolgere la parte teorica del corso demandando la parte pratica al centro di istruzione, a condizione di esibire una dichiarazione del centro attestante la disponibilità di istruttori e veicoli.
Condotta contestata e qualificazione giuridica
Secondo l’istruttoria, il Consorzio aveva deliberato nelle assemblee del 29 aprile 2017 e del 29 febbraio 2020 di non concedere ai consorziati la disponibilità di istruttori e veicoli, salvo eccezioni legate a peculiarità geografiche. L’Autorità ha ritenuto che tale politica, applicata in via generale, potesse integrare una deliberazione di consorzio costituente intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 2 l. 287/1990, perché impediva alle autoscuole aderenti di svolgere autonomamente la parte teorica dei corsi CQC e concentrava nel Consorzio una porzione di attività che il legislatore aveva lasciato alla concorrenza.
Mercato rilevante
Il mercato rilevante è stato identificato nei servizi professionali di autoscuola, comprensivi delle attività di conseguimento e rinnovo delle patenti e delle qualificazioni professionali connesse, tra cui i corsi CQC. Sul piano geografico, il mercato è stato circoscritto alla provincia di Enna, in ragione della natura locale del servizio e della presenza del consorzio che raggruppa le autoscuole del territorio.
Impegni presentati e valutazione dell’Autorità
Il 15 dicembre 2022 il Consorzio ha presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter l. 287/1990, dichiarando di voler rilasciare in modo permanente la dichiarazione di disponibilità a tutte le autoscuole che ne facciano semplice richiesta, con gestione autonoma del parco veicoli. L’Autorità ha ritenuto gli impegni non manifestamente infondati, li ha pubblicati per il market test e, non essendo pervenute osservazioni tra il 12 gennaio e l’11 febbraio 2023, li ha considerati idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali.
Esito
L’AGCM ha deliberato di rendere obbligatori gli impegni presentati dal Consorzio ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, l. 287/1990, di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione e di imporre la trasmissione, entro 60 giorni dalla notifica, di una relazione sull’attuazione degli impegni. Il provvedimento non contiene sanzioni pecuniarie, poiché il caso è stato definito in via di impegni.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento è stato avviato il 19 luglio 2022 nei confronti del Consorzio Interprovinciale Autoscuole, a seguito della denuncia dell’autoscuola Cammarata di Enna. La contestazione riguardava il diniego della dichiarazione di disponibilità di istruttori e veicoli per la parte pratica dei corsi CQC, documento necessario per il rilascio del nulla osta ai fini della parte teorica.
Quadro normativo e disciplina dei corsi CQC
L’Autorità richiama l’art. 123, comma 7, del Codice della Strada, che impone alle autoscuole di svolgere la formazione per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria, ma consente alle autoscuole consorziate di demandare attività a un centro di istruzione automobilistica. In base al D.M. 30 luglio 2021 e alla circolare 15 ottobre 2021, le autoscuole possono svolgere la teoria demandando la pratica al centro, purché producano una dichiarazione di disponibilità di istruttori e veicoli. I corsi CQC possono essere iniziali o periodici, con durate differenziate (fino a 280 ore per l’iniziale ordinario, 140 ore per l’accelerato, 35 ore per il periodico).
Condotta contestata e valutazione antitrust
Il Consorzio, secondo l’Autorità, aveva deliberato nelle assemblee del 29 aprile 2017 e del 29 febbraio 2020 di non concedere ai consorziati la disponibilità di istruttori e veicoli, salvo casi eccezionali. Tale scelta è stata qualificata come possibile deliberazione di consorzio e quindi come intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 l. 287/1990, poiché limitava ai consorziati la possibilità di svolgere la parte teorica dei corsi CQC e riservava al Consorzio una porzione di mercato che la normativa lascia alla libera concorrenza.
Mercato rilevante
Il mercato interessato è stato individuato nella prestazione professionale dei servizi di autoscuola, comprensivi delle attività connesse al conseguimento e rinnovo delle patenti e alla qualificazione professionale dei conducenti. La dimensione geografica è stata considerata locale e, nel caso di specie, coincidente con la provincia di Enna, dove opera l’unico consorzio di autoscuole oggetto di esame.
Impegni e chiusura del procedimento
Il Consorzio ha presentato impegni il 15 dicembre 2022, assumendo l’obbligo permanente di rilasciare la dichiarazione di disponibilità a tutte le autoscuole che ne facciano richiesta e di consentire una gestione autonoma del parco veicoli. Gli impegni sono stati pubblicati e sottoposti a market test dal 12 gennaio all’11 febbraio 2023, senza osservazioni di terzi. L’AGCM li ha ritenuti idonei a rimuovere le criticità concorrenziali, li ha resi obbligatori e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, con obbligo di relazione sull’attuazione entro 60 giorni dalla notifica.
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