Provvedimento AGCM I805 n. 30504 del 07/03/2023
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento non accerta una nuova infrazione, ma ridetermina la sanzione già irrogata nel caso I805 "Prezzi del cartone ondulato" nei confronti di Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 376/2023. La sanzione originaria, relativa a un’intesa unica e continuata nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, viene ricalcolata escludendo i fatturati di Sabox S.r.l. e Sifim S.r.l. dalla base di computo, con importo finale pari a 7.804.466 euro in solido.
Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l.: rideterminazione della sanzione per intesa restrittiva nel cartone ondulato, in esecuzione di sentenza del Consiglio di Stato
Prezzi del cartone ondulato: rideterminazione della sanzione ad Antonio Sada e Figli e Sada Partecipazioni
Il provvedimento AGCM n. 30504 del 7 marzo 2023 non contiene un nuovo accertamento istruttorio, ma dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 376/2023 che ha annullato parzialmente il precedente provvedimento n. 27849/2019 limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata ad Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l. nel caso I805 "Prezzi del cartone ondulato".
Contesto dell’illecito originario
Nel procedimento concluso nel 2019 l’Autorità aveva accertato che un insieme di imprese attive nella produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, insieme a un’associazione di categoria, aveva posto in essere un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, con oggetto restrittivo della concorrenza e contraria all’art. 101 TFUE. L’intesa era stata ritenuta idonea a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato interessato.
Decisione del giudice amministrativo e vincolo conformativo
La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello di Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l., rilevando l’illegittimità dell’inclusione del fatturato di Sabox S.r.l. e Sifim S.r.l. nella base di calcolo della sanzione. Secondo il giudice, tali società erano state considerate estranee all’intesa e l’Autorità non aveva provato un’unità economica che le ricomprendesse. Il giudicato ha quindi imposto una nuova quantificazione della sanzione secondo criteri puntuali e automaticamente applicabili.
Rideterminazione del fatturato rilevante
L’Autorità ha ritenuto che il semplice scomputo dei fatturati di Sabox S.r.l. e Sifim S.r.l. dal solo fatturato specifico non avrebbe inciso sull’importo della sanzione, che sarebbe rimasto invariato rispetto al 2019. Ha quindi interpretato la sentenza nel senso di dover sottrarre tali fatturati anche dal fatturato globale utilizzato per il limite edittale previsto dall’art. 15 della legge n. 287/1990, pari al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla diffida.
Il fatturato globale rideterminato è stato fissato in 97.555.821 euro, ottenuto dal fatturato consolidato 2018 di SADA Partecipazioni S.r.l. pari a 115.118.533 euro, meno 11.666.431 euro di Sabox S.r.l. e meno 5.896.281 euro di Sifim S.r.l.
Nuovo importo sanzionatorio
Sulla base del fatturato globale così corretto, la sanzione è stata ricondotta al limite edittale di 9.755.582 euro. Da tale importo l’Autorità ha poi sottratto il 20% in applicazione del punto 34 delle Linee guida sanzioni, come già disposto nel precedente provvedimento, giungendo all’importo finale di 7.804.466 euro.
La sanzione è irrogata in solido ad Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l., in relazione al comportamento già contestato nel provvedimento del 17 luglio 2019.
Obblighi di pagamento e mezzi di tutela
Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica, con le modalità indicate dall’Autorità tramite F24 con elementi identificativi o, per gli operatori con sede all’estero, tramite bonifico sul conto del Bilancio dello Stato specificato nel provvedimento. L’avvenuto pagamento deve essere comunicato immediatamente all’Autorità.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Il provvedimento sarà notificato all’interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.
Punti principali
Origine e oggetto del provvedimento
L’Autorità interviene in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 376 dell’11 gennaio 2023, che ha annullato il precedente provvedimento n. 27849/2019 limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata ad Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l. Il presente atto non riguarda quindi l’accertamento dell’illecito, già definito, ma la sola rideterminazione dell’importo sanzionatorio.
Infrazione originaria accertata nel caso I805
Nel procedimento principale l’AGCM aveva accertato che numerose imprese e un’associazione di categoria avevano posto in essere un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, avente ad oggetto restrittivo della concorrenza, nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. La condotta era stata ritenuta contraria all’art. 101 TFUE e aveva condotto all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Ragione della riforma parziale in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l’inclusione, nella base di calcolo della sanzione, del fatturato di Sabox S.r.l. e Sifim S.r.l., poiché tali società erano state considerate estranee all’intesa e l’Autorità non aveva dimostrato l’esistenza di un’unica unità economica comprensiva anche di esse. Per questo ha demandato all’Autorità una nuova quantificazione conforme ai criteri indicati nella sentenza.
Criteri di calcolo e nuova sanzione
L’AGCM afferma che la rideterminazione deve essere eseguita in modo automatico, senza margini discrezionali, applicando il vincolo conformativo del giudicato. Il fatturato globale di riferimento viene ridotto a 97.555.821 euro, risultante dal bilancio consolidato SADA Partecipazioni S.r.l. 2018 al netto dei fatturati di Sabox S.r.l. e Sifim S.r.l. Sul limite edittale così rideterminato la sanzione è pari a 9.755.582 euro, cui viene sottratto un ulteriore 20% ai sensi del punto 34 delle Linee guida sanzioni, con importo finale di 7.804.466 euro, da applicare in solido ad Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l.
Modalità di pagamento e impugnazioni
La sanzione deve essere pagata entro trenta giorni dalla notifica, tramite modello F24 con elementi identificativi o, per soggetti esteri, mediante bonifico sul conto indicato. È prevista l’immediata comunicazione all’Autorità dell’avvenuto pagamento. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 28 feb 2023Provvedimento AGCM I861 n. 30492 del 28/02/2023
- Intesa e abuso · 21 feb 2023Provvedimento AGCM I805 n. 30493 del 21/02/2023
- Intesa e abuso · 21 mar 2023Provvedimento AGCM A552 n. 30508 del 21/03/2023
- Intesa e abuso · 21 mar 2023Provvedimento AGCM I838C n. 30551 del 21/03/2023
- Intesa e abuso · 21 mar 2023Provvedimento AGCM I860 n. 30552 del 21/03/2023
- Intesa e abuso · 15 feb 2023Provvedimento AGCM A552 n. 30481 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →