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Sentenza

Sentenza n. 1616/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. 286/1998

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dall’amministrazione sulla domanda di permesso di soggiorno per cure mediche, sostenendo l’illegittimità dell’atto. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sulla base della devoluzione alle sezioni specializzate delle controversie relative al rifiuto di rilascio, al diniego di rinnovo e alla revoca dei permessi di soggiorno previsti, tra gli altri, dall’art. 19, comma 2, lettere d) e d-bis), d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la controversia riguarda il diniego di un permesso di soggiorno per cure mediche e che, quando il diniego è contestato prospettando il pregiudizio rilevante derivante dal rientro nel Paese d’origine in ragione della patologia, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, in quanto attinente alla tutela della salute quale valore primario e incomprimibile della persona. La controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, in particolare delle sezioni specializzate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. 286/1998

    La controversia riguarda il diniego di un permesso di soggiorno per cure mediche previsto dalla disposizione.

  • art. 3, comma 1, lettera d-bis), d.l. 13/2017, convertito in l. 46/2017

    Le sezioni specializzate sono competenti: … per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    Devolve alle sezioni specializzate del giudice ordinario le controversie relative al rifiuto di rilascio, al diniego di rinnovo e alla revoca dei permessi di soggiorno previsti dall’art. 19, comma 2, lettere d) e d-bis), d.lgs. 286/1998.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Massime di principio

  • La controversia avente a oggetto il diniego di rilascio, il diniego di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettere d) o d-bis), d.lgs. 286/1998 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione dello straniero coinvolge il diritto soggettivo alla tutela della salute quale valore primario e incomprimibile della persona.
  • Quando il richiedente contesta il diniego del permesso di soggiorno per cure mediche prospettando il pregiudizio derivante dal rientro nel Paese d’origine in ragione della propria patologia, la controversia deve essere proposta davanti alle sezioni specializzate del giudice ordinario, non davanti al giudice amministrativo.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non preclude la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione: la causa può essere riassunta nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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