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Circolare

Circolare numero 104 del 4-5-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell'art. 26 del d.l. 130/1993 sul differimento dei termini per l'applicazione delle nuove modalità di riscossione dei contributi sanitari previste dal d.lgs. 502/1992. Vengono distinte le istruzioni per le aziende che avevano già adottato le nuove modalità da marzo 1993 e per quelle che intendono farlo solo da maggio 1993. La circolare disciplina inoltre la comunicazione dei dati dei versamenti effettuati nei primi mesi del 1993, indicando l'uso dei mod. DM 10/S e DM 10/S-AUT, i periodi da riportare e i termini di presentazione. Infine, viene richiamata la gestione dei contributi sanitari dovuti dai lavoratori dipendenti per redditi diversi da lavoro dipendente, con indicazione dei mesi di riferimento per conguaglio e acconti e delle modalità di compilazione del modello.

Differimento termini per il versamento dei contributi sanitari e istruzioni operative DM 10/S

Differimento dei termini per i contributi sanitari e istruzioni operative

La circolare interviene sull'applicazione dell'art. 26 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, che rinvia i termini previsti per le nuove modalità di riscossione dei contributi sanitari introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Il documento fornisce indicazioni operative alle aziende sia per l'avvio delle nuove modalità di versamento sia per la comunicazione dei dati relativi ai versamenti già effettuati nei primi mesi del 1993.

Ambito del differimento e decorrenza delle nuove modalità

Secondo quanto richiamato nella circolare, le nuove modalità di versamento dei contributi sanitari devono trovare applicazione dalla denuncia relativa al mese di maggio 1993, da presentare entro il 20 giugno 1993. In parallelo, le aziende sono tenute a trasmettere, insieme alla denuncia di maggio, le informazioni relative ai versamenti eseguiti nei primi cinque mesi dell'anno, cioè quelli riferiti alle denunce di dicembre 1992 e dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1993.

Aziende che avevano già adottato le nuove modalità da marzo 1993

Per le aziende che avevano già applicato le nuove modalità a decorrere dalla denuncia di marzo 1993, presentata entro il 20 aprile, la circolare consente di presentare la denuncia di aprile 1993, da presentare entro il 20 maggio, secondo le nuove modalità. Qualora tali aziende non abbiano ancora comunicato i dati relativi ai versamenti del primo trimestre 1993, possono adempiere entro il 20 giugno 1993, applicando le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.

Aziende che differiscono l'applicazione a maggio 1993

Le aziende che scelgono di avvalersi del differimento previsto dal d.l. 130/1993 possono continuare a presentare la denuncia di aprile 1993 entro il 20 maggio secondo le precedenti modalità. Con la denuncia di maggio 1993, da presentare entro il 20 giugno con le nuove modalità, devono però comunicare anche i dati dei versamenti effettuati nei primi cinque mesi del 1993.

Modalità di invio dei dati pregressi e compilazione dei moduli

Per la comunicazione dei dati riferiti ai versamenti pregressi, la circolare prescrive l'uso di due denunce mod. DM 10/S: una per il primo trimestre 1993, da compilare sulla cedola prestampata contrassegnata dal periodo "0293", e una per i mesi di marzo e aprile 1993, da compilare su cedola in bianco indicando il periodo "3493" e asteriscando il campo "si versano lire ...". Le medesime regole si applicano ai mod. DM 10/S-AUT a striscia continua, che devono essere predisposti in due moduli in bianco con i periodi "0293" e "3493". Se i contributi si riferiscono a Regioni diverse, devono essere utilizzati moduli distinti per ciascuna Regione.

Richiamo alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993

Per la compilazione della denuncia relativa al mese di maggio 1993 e delle denunce riguardanti i periodi pregressi, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993. Tali indicazioni restano quindi il riferimento operativo per la corretta compilazione dei modelli e per gli adempimenti connessi.

Contributi sanitari su redditi diversi da lavoro dipendente

La circolare ricorda inoltre che, quando i lavoratori dipendenti presentano la dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d'imposta, anche i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente devono essere versati utilizzando il mod. DM 10/S, secondo le istruzioni della circolare n. 53. Per questi importi, il conguaglio relativo al 1992 e il primo acconto 1993 devono essere operati nella denuncia di maggio 1993, mentre il secondo acconto 1993 deve essere versato con la denuncia di novembre 1993, da presentare entro il 20 dicembre.

Criteri di compilazione del DM 10/S per i redditi diversi

Ai fini della compilazione, l'importo dei contributi sanitari sui redditi diversi da lavoro dipendente deve essere sommato a quello dei contributi sanitari dovuti sui redditi di lavoro dipendente. Nei campi "numero dipendenti" e "retribuzioni" del mod. DM 10/S non devono essere riportate indicazioni aggiuntive per tali redditi, poiché questi campi continuano a riferirsi esclusivamente al lavoro dipendente.

Punti principali

Differimento dell'entrata in vigore delle nuove modalità di versamento

L'art. 26 del d.l. 28 aprile 1993, n. 130 differisce i termini delle nuove modalità di riscossione dei contributi sanitari previste dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Le nuove modalità devono applicarsi, in via generale, dalla denuncia relativa al mese di maggio 1993, da presentare entro il 20 giugno 1993.

Obbligo di comunicazione dei versamenti pregressi

Unitamente alla denuncia di maggio 1993, le aziende devono comunicare i dati relativi ai versamenti effettuati nei primi cinque mesi del 1993, ossia per le denunce di dicembre 1992, gennaio, febbraio, marzo e aprile 1993. La circolare distingue le modalità a seconda che l'azienda abbia già adottato le nuove modalità da marzo oppure scelga di farlo da maggio.

Aziende che avevano già applicato le nuove modalità da marzo 1993

Le aziende che avevano applicato le nuove modalità dalla denuncia di marzo 1993, presentata entro il 20 aprile, possono presentare la denuncia di aprile 1993, da presentare entro il 20 maggio, con le nuove modalità. Se non hanno ancora comunicato i dati del primo trimestre 1993, possono effettuare tale adempimento entro il 20 giugno 1993, seguendo le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.

Aziende che differiscono l'applicazione a maggio 1993

Le aziende che si avvalgono del d.l. 130/1993 possono presentare la denuncia di aprile 1993, da presentare entro il 20 maggio, secondo le precedenti modalità. Con la denuncia di maggio 1993, da presentare entro il 20 giugno secondo le nuove modalità, devono trasmettere anche i dati dei versamenti effettuati nei primi cinque mesi del 1993.

Modalità di compilazione dei mod. DM 10/S

Per i dati dei versamenti pregressi le aziende devono usare due denunce mod. DM 10/S: una per il primo trimestre 1993, utilizzando la cedola prestampata con periodo "0293"; una per i mesi di marzo e aprile 1993, con cedola in bianco e periodo "3493", asteriscando il campo "si versano lire ...". Per i mod. DM 10/S-AUT a striscia continua, devono essere usati due moduli in bianco con i medesimi periodi; se i contributi si riferiscono a Regioni diverse, occorrono moduli distinti per ciascuna Regione.

Richiamo alla circolare n. 53 del 26 febbraio 1993

Per la compilazione della denuncia di maggio 1993 e delle denunce relative ai periodi pregressi, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, che restano applicabili per la parte operativa.

Contributi sanitari su redditi diversi da lavoro dipendente

Se i lavoratori dipendenti dichiarano i redditi avvalendosi del sostituto d'imposta, anche i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti su redditi diversi da lavoro dipendente devono essere versati con il mod. DM 10/S secondo le istruzioni della circolare n. 53. I datori di lavoro devono effettuare il conguaglio del 1992 e il primo acconto 1993 nella denuncia di maggio 1993, e il secondo acconto 1993 nella denuncia di novembre 1993, sempre da presentare entro il 20 dicembre.

Criteri di compilazione del DM 10/S per redditi diversi

L'importo dei contributi sanitari sui redditi diversi da lavoro dipendente deve essere sommato a quello dei contributi dovuti sui redditi da lavoro dipendente. Nei campi "numero dipendenti" e "retribuzioni" del mod. DM 10/S non va inserita alcuna indicazione aggiuntiva, poiché tali campi si riferiscono soltanto ai redditi da lavoro dipendente.

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