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Circolare

Circolare numero 107 del 6-5-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come applicare la sentenza n. 39/1993, che limita l'ambito dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 412/1991 ai soli rapporti debitori sorti dal 31 dicembre 1991 in poi. Per le situazioni anteriori o pendenti a tale data continua ad applicarsi l'articolo 52 della legge n. 88/1989, con conferma e chiarimento dei criteri sulla sanatoria per errore dell'Istituto. La circolare precisa inoltre quando gli indebiti sono recuperabili o irripetibili, disciplina i casi di liquidazione provvisoria, provvedimento formale e comunicazione all'interessato, la verifica annuale delle situazioni reddituali ex articolo 13, comma 2, e conferma l'esclusione della sanatoria per i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei dipendenti.

Criteri applicativi della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale sugli indebiti pensionistici

Criteri applicativi della sentenza n. 39/1993 sugli indebiti pensionistici

La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 28 gennaio-10 febbraio 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 17 febbraio 1993. L'obiettivo è individuare con precisione quando gli indebiti pensionistici siano irripetibili e quando, invece, restino recuperabili, distinguendo tra rapporti sorti prima e dopo il 31 dicembre 1991.

Ambito di applicazione della sentenza

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui pretende di applicarsi anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. La norma viene quindi qualificata come innovativa e non interpretativa. Ne deriva che essa opera solo per le situazioni debitorie insorte dal 31 dicembre 1991 in poi.

Rapporti debitori anteriori al 31 dicembre 1991

Per gli indebiti relativi a erogazioni pensionistiche effettuate prima del 31 dicembre 1991, anche se accertate successivamente, continua ad applicarsi l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88. In tali casi la circolare ribadisce l'orientamento già consolidato: la sanatoria opera quando l'erogazione indebita dipende da un errore dell'Istituto, inteso in senso ampio come errore di fatto o di diritto, e quando manca il dolo dell'interessato.

La circolare chiarisce anche che rientrano nella sanatoria gli indebiti derivanti da ritardi dell'Istituto, sia nell'attuazione di norme sopravvenienti, sia nella rideterminazione delle pensioni a seguito dell'acquisizione dei dati reddituali. Vengono pertanto riesaminate, secondo questi criteri, le posizioni in cui i Comitati provinciali avevano sospeso la decisione dei ricorsi o i Comitati amministratori avevano disposto l'annullamento delle decisioni periferiche, così come i casi già definiti in tutto o in parte con recupero delle somme. Gli Uffici legali sono invitati a comporre bonariamente le controversie ancora pendenti in ogni stato e grado.

Rapporti debitori successivi al 30 dicembre 1991

Per gli indebiti sorti dopo il 30 dicembre 1991, ossia per i pagamenti indebitamente effettuati dal 31 dicembre 1991 in avanti, si applica l'articolo 13, primo comma, della legge n. 412/1991. La sanatoria richiede tre condizioni cumulative:

  • un provvedimento formale definitivo di liquidazione o riliquidazione, viziato da errore;
  • l'espressa comunicazione di tale provvedimento all'interessato;
  • l'assenza di omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non già noti all'Istituto.

In mancanza di uno di questi presupposti, l'indebito è recuperabile.

Provvedimento formale, definitività e comunicazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1, rileva il provvedimento di assegnazione o rideterminazione della pensione, purché sia stato comunicato all'interessato e contenga gli elementi utilizzati per il calcolo della prestazione. La circolare segnala la revisione della modulistica per adeguarla ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla motivazione, all'indicazione dei mezzi di ricorso e alla firma del responsabile.

Nelle more, le sedi devono integrare le comunicazioni di liquidazione o riliquidazione in uso. Il provvedimento così strutturato è considerato idoneo a generare un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme e a rendere imputabile all'Istituto l'errore che giustifica l'irripetibilità. Restano invece escluse dalla sanatoria le somme indebitamente erogate nella fase gestionale, quando derivino semplicemente da modifiche sopravvenute del rapporto o da atti applicativi di provvedimenti generali e di meccanismi di perequazione automatica, in assenza di un formale atto definitivo.

La definitività del provvedimento esclude la sanatoria nei casi di liquidazione provvisoria: in tali ipotesi il recupero è consentito, purché la provvisorietà sia stata comunicata con riserva espressa di successiva liquidazione definitiva. La circolare richiama anche le pensioni in regime internazionale, per le quali si conferma la recuperabilità degli indebiti intervenuti nell'adeguamento periodico delle pensioni italiane e nell'attribuzione dell'integrazione al minimo sulle pensioni liquidate con cumulo di contribuzione estera.

Omessa o incompleta segnalazione del pensionato

L'articolo 13, comma 1, consente il recupero quando l'indebito derivi dall'omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti rilevanti per il diritto o la misura della pensione e non già conosciuti dall'Istituto. In tal caso viene meno il presupposto dell'errore imputabile all'ente. La circolare precisa che, quando invece l'indebito dipende dalla mancata valutazione di dati già in possesso dell'Istituto, il recupero non è consentito.

Verifica annuale delle situazioni reddituali

L'articolo 13, comma 2, impone all'Istituto una verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, con recupero entro l'anno successivo delle somme eventualmente pagate in eccesso. La norma individua un arco temporale che va dall'anno di emissione dei moduli di dichiarazione reddituale fino a tutto l'anno solare successivo.

Per le verifiche svolte nel 1992, il recupero degli indebiti è possibile fino al 31 dicembre 1993. Dopo tale data, pur restando possibile la rideterminazione della pensione, le somme indebitamente corrisposte per i periodi oggetto delle dichiarazioni diventano irripetibili, salvo il caso di dichiarazioni non veritiere. La circolare richiama, a questo proposito, le norme in materia di integrazione al minimo e di pensione di invalidità in presenza di redditi da lavoro superiori ai limiti previsti.

Esclusione della sanatoria per i trattamenti di famiglia

Resta fermo quanto già affermato nella circolare n. 101 del 27 aprile 1990: la sanatoria non si applica agli indebiti relativi ai trattamenti di famiglia corrisposti sulle pensioni dei lavoratori dipendenti. La circolare conferma tale esclusione in coerenza con l'orientamento più volte ribadito dalla Corte di Cassazione.

Punti principali

Effetti della sentenza della Corte costituzionale

La sentenza n. 39/1993 ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 1, della legge n. 412/1991 nella parte in cui si applica anche a rapporti sorti prima del 31 dicembre 1991 o pendenti a tale data. La disposizione è quindi considerata innovativa e applicabile solo alle situazioni debitorie insorte dal 31 dicembre 1991 in avanti.

Distinzione tra indebiti anteriori e successivi al 31 dicembre 1991

Gli indebiti pensionistici riferiti a erogazioni effettuate prima del 31 dicembre 1991, anche se accertate dopo, restano disciplinati dall'articolo 52 della legge n. 88/1989. Gli indebiti sorti dal 31 dicembre 1991 in poi rientrano invece nell'articolo 13, comma 1, della legge n. 412/1991, che pone condizioni più rigorose per l'irripetibilità.

Criteri applicativi dell'articolo 52 della legge n. 88/1989

Per le situazioni anteriori al 31 dicembre 1991 la sanatoria opera in presenza di errore dell'Istituto, inteso in senso ampio come errore di fatto o di diritto che abbia causato l'erogazione di somme non dovute, purché manchi il dolo dell'interessato. La circolare precisa che rientrano nella sanatoria anche gli indebiti derivanti da ritardi nell'attuazione di norme sopravvenienti o nella rideterminazione della pensione sulla base dei dati reddituali.

Definizione del contenzioso pendente e riesame delle posizioni

Le controversie e i ricorsi pendenti devono essere definiti secondo i nuovi criteri: i Comitati provinciali e amministratori, così come gli Uffici legali delle sedi, devono riesaminare i casi alla luce del principio per cui il ritardo nell'elaborazione delle dichiarazioni reddituali, per indebiti anteriori al 31 dicembre 1991, rende irripetibili le somme. Anche i recuperi già avviati, in tutto o in parte, possono essere riesaminati su domanda degli interessati, e le controversie pendenti in ogni stato e grado possono essere sistemate bonariamente.

Presupposti dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 412/1991

Per gli indebiti successivi al 30 dicembre 1991, la sanatoria richiede: un provvedimento formale definitivo di liquidazione o riliquidazione viziato da errore; l'espressa comunicazione del provvedimento all'interessato; l'assenza di omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti rilevanti non già conosciuti dall'Istituto. In mancanza di tali presupposti l'indebito è recuperabile.

Provvedimento formale, definitività e comunicazione

È considerato rilevante il provvedimento di assegnazione o rideterminazione della pensione comunicato all'interessato e contenente gli elementi di calcolo. La circolare richiede l'adeguamento della modulistica e, nelle more, l'integrazione dei modelli in uso con motivazione, indicazione dei mezzi di ricorso e firma del responsabile. Sono esclusi dalla sanatoria gli indebiti derivanti dalla fase gestionale, in assenza di un formale e definitivo atto amministrativo; resta recuperabile quanto liquidato in via provvisoria, purché la provvisorietà sia espressamente comunicata.

Casi particolari: regime internazionale e integrazione al minimo

Per le pensioni in regime internazionale si conferma la recuperabilità degli indebiti verificatisi nella fase di adeguamento periodico delle pensioni italiane e nell'attribuzione dell'integrazione al minimo per pensioni liquidate con cumulo di contribuzione estera. La circolare richiama anche la giurisprudenza che qualifica tale attribuzione come provvisoria e soggetta a conguaglio.

Verifica annuale delle situazioni reddituali ex articolo 13, comma 2

L'Istituto deve verificare annualmente le situazioni reddituali che incidono sulla misura o sul diritto alla pensione e recuperare entro l'anno successivo quanto eventualmente pagato in eccedenza. Per la verifica effettuata nel 1992 il recupero è possibile fino al 31 dicembre 1993; dopo tale data le somme diventano irripetibili per i periodi dichiarati, salvo il caso di dichiarazioni non veritiere. Restano richiamate le norme sull'integrazione al minimo e sulla pensione di invalidità per redditi da lavoro oltre i limiti previsti.

Esclusione della sanatoria per i trattamenti di famiglia

La circolare conferma che la sanatoria non si applica agli indebiti relativi ai trattamenti di famiglia corrisposti sulle pensioni dei lavoratori dipendenti, in linea con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

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