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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15207/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Valenza impugna l'integrazione del decreto di confisca operata dal Tribunale in sede di incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., lamentando: 1) illegittima estensione della confisca ad altre particelle catastali non comprese nella proposta di sequestro e nel dispositivo originario (violazione artt. 17 e 24 D.Lgs. n.159/2011); 2) violazione del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione e illegittimità dell'intervento esecutivo per sanare un contrasto non dedotto in sede di merito; 3) violazione dell'art. 42 Cost. e del divieto di confisca sui beni di provenienza ereditaria, perché le particelle aggiunte non sono pertinenze ma fondi distinti sui quali non sono state realizzate opere illecite; 4) violazione del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) perché non è stato possibile difendersi sulle particelle aggiunte, non essendo state sequestrate né richieste in sede di proposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla illegittimità generale dell'intervento del giudice dell'esecuzione (mot. 2) e alla violazione del diritto di difesa per i fatti già dedotti e non riproposti in appello (mot. 4). Tuttavia ha accolto, nei limiti esposti, i primi e terzi motivi, ritenendo che il provvedimento integrativo del Tribunale presenti carenze chiarificatrici sul nesso tra le particelle indicate nel dispositivo integrato e la descrizione delle "pertinenze" contenuta nella motivazione dell'originario decreto e della Corte d'appello. La Corte ha richiamato il principio che il giudice dell'esecuzione può interpretare e, se del caso, correggere errori materiali/integrativi purché non comportino un'ampliamento dell'oggetto della confisca rispetto alla ratio decidendi; ha altresì ricordato che l'Agenzia nazionale è terzo interessato che deve essere notificato. Per le carenze riscontrate, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, affinché venga riesaminata la corrispondenza tra la motivazione e le particelle indicate, senza comunque definire nel merito l'operatività della confisca sulle singole particelle.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'incidente di esecuzione: utilizzata per integrare/precisare il decreto di confisca divenuto definitivo; la Corte conferma la possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione per chiarire il contenuto del giudicato entro limiti non ampliativi

  • artt. 17 e 24 D.Lgs. n. 159/2011

    richiamati dal ricorrente per sostenere che la confisca non può essere estesa oltre i beni proposti e sottoposti a sequestro; la Corte valuta la questione richiedendo chiarezza sul rapporto tra la motivazione (pertinenze) e le particelle indicate

  • art. 42 Cost.

    invocato dal ricorrente per tutelare la non confiscabilità dei beni di provenienza ereditaria; la Corte non decide nel merito ma riconosce che bisogna verificare se le particelle siano effettive pertinenze o beni autonomi

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato alla luce delle deduzioni non svolte in appello

  • art. 934 cod. civ.

    principio di accessione richiamato per spiegare la possibile confisca dell'edificio e, per accessione invertita, del terreno quando il valore dell'opera supera quello del suolo; principio applicato con cautela e per verificare la consistenza della confisca

  • art. 130 cod. proc. pen.

    norma sulla correzione di errori materiali: la Corte conferma che il procedimento di correzione è ammissibile per integrare omissioni non sostanziali e per armonizzare la forma con il contenuto reale del giudicato, purché non introduca modifiche essenziali

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306

    richiamata dalla giurisprudenza per qualificare l'Agenzia nazionale come terzo interessato nel procedimento di esecuzione, con obbligo di notifica dell'udienza a pena di nullità

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può interpretare e, se necessario, integrare un provvedimento definitivo per chiarirne la portata, ma non può ampliare l'oggetto della confisca rispetto alla ratio decidendi: qualsiasi rettifica ammessa deve essere riconducibile a elementi che "necessariamente dovevano far parte" del provvedimento originario
  • La prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è una regola assoluta: occorre valutare caso per caso la pregnanza della motivazione. Quando la motivazione esprime chiaramente la volontà del giudice su aspetti non riportati nel dispositivo, la correzione/integrazione può essere legittima, purché non alteri la decisione sostanziale
  • Per gli immobili, la confisca può operare per accessione invertita (ovvero estendersi al suolo) quando il valore dell'edificio prevale su quello del terreno; tuttavia va sempre verificata la concreta pertinenzialità e la correlazione con le opere di illiceità o con la pericolosità posta a fondamento della misura
  • Le parti e i terzi interessati (es. A.N.B.S.C.) devono essere tempestivamente notificati nelle fasi esecutive: la loro mancata partecipazione può incidere sulla validità dell'atto di integrazione o di qualificazione di beni
  • Le censure non sollevate o non sviluppate in sede di appello possono essere considerate inammissibili o infondate in sede di legittimità: è importante dedurre tempestivamente, nei gradi di merito, questioni fondamentali circa l'oggetto della confisca
  • Quando il dispositivo integrativo non chiarisce con sufficiente precisione quali particelle o beni ricadano nella confisca, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per accertamenti di merito, non una decisione di legittimità nel merito degli effetti patrimoniali

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