Sentenza del 13/09/2016 n. 4611 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Prova notifica - Avviso di ricevimento - Copia fotostatica - Disconoscimento - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella di pagamento è stata dichiarata nulla, poiché l'Agente della riscossione non ha prodotto l'originale dell'avviso di ricevimento e la conformità della copia fotostatica è stata specificamente disconosciuta dal contribuente. Ne consegue l'inidoneità della documentazione prodotta a provare regolarmente la notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha disconosciuto la conformità all'originale della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento prodotta dall'Agente della riscossione. La contestazione riguardava quindi l'idoneità della riproduzione a dimostrare l'effettiva notificazione della cartella. In assenza dell'originale della ricevuta di ritorno o di una copia la cui conformità non fosse stata validamente contestata, la prova della notifica è stata ritenuta insufficiente.
Massime di principio
- Quando la notifica a mezzo raccomandata deve essere provata in giudizio, la produzione dell'avviso di ricevimento è essenziale per dimostrare il perfezionamento della notifica.
- La copia fotostatica dell'avviso di ricevimento può non essere sufficiente se la controparte ne disconosce specificamente la conformità all'originale.
- A seguito del disconoscimento, l'Agente della riscossione deve produrre l'originale o una copia autenticata o comunque idonea a superare la contestazione; in mancanza, la notifica può essere dichiarata nulla.
- Il disconoscimento deve riferirsi alla conformità della copia all'originale e non può consistere in una contestazione generica dell'atto o della notifica.
- La decisione riguarda la prova della notifica: l'insufficienza documentale può impedire di far valere la cartella nei confronti del contribuente, pur non implicando necessariamente l'inesistenza materiale dell'atto.
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