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Ordinanza

Ordinanza n. 1423/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di demolizione n.18 emessa in data 22/11/2024 e notificata in data 19/09/2025 da parte del responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli, avente a oggetto la demolizione delle opere ritenute abusive site a Via Romano n.22 e corrispondenti a “manufatto a uso abitativo costruito su di un unico livello fuori terra, di forma rettangolare delle dimensioni di circa 70MQ. Posto al livello s/1 rispetto al fabbricato sulla particella attigua nr.922 su di un'area distinta in catasto al foglio 35 p.lla1071”, con rispristino dello stato dei luoghi preesistente Per quanto di ragione e se lesive, della nota di trasmissione prot.n.0025112 del 30/06/2025 e della relativa ordinanza di sospensione dei lavori n.73696 notificate dapprima in data 15/07/2025 e poi in data 14/08/2025, avente a oggetto l'immediata sospensione dei lavori, “qualora in corso ”, attinenti al manufatto sopra indicato, laddove lesive degli interessi di parte ricorrente nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente a quelli indicati anche se a oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MARINO ANTONIETTA il 27\4\2026 : NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G.N. 5690/2025 PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensiva dell’efficacia anche ex art. 56 cpa Per quanto di ragione, del provvedimento di accertamento di inottemperanza n.5/2026 del 19/03/2026 di cui al prot.n.0011906 del 25/03/2026, con cui il responsabile del Settore Urbanistica del Comune ha rilevato la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n.18/2024, disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art.31 del TU Edilizia delle opere asseritamente abusive, provveduto all’immissione in possesso di tali beni e quantificato una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00 (come accertata nel successivo provvedimento impugnato), laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente; Per quanto di ragione, del provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ex art.31 c.4 bis D.P.R. n.380/2001 (prot.n.0011034 del 19/03/26), notificato lo scorso 20/03/2026, con cui il Comune di Marano di Napoli – Settore Urbanistica – ha disposto a carico della ricorrente il pagamento in solido della somma di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino n.18 del 22/11/2024, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente; Per quanto di ragione, del provvedimento dirigenziale di autorizzazione all’auto-abbattimento notificato a mezzo PEC allo scrivente difensore in data 7/04/2026, con cui il Comune di Marano di Napoli, a seguito d’istanza presentata dalla ricorrente, ha fissato un termine di 90 giorni per la demolizione, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio e sgombero, nonché illegittimamente subordinato il pagamento della menzionata sanzione all’archiviazione del procedimento acquisitivo; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la Determinazione avente prot. gen. 10594 del 17/03/2026.

Giustizia amministrativa202505690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di un manufatto abitativo abusivo, atti di sospensione dei lavori, accertamento di inottemperanza con acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sanzione pecuniaria di 20.000 euro e autorizzazione all’auto-abbattimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria o responsabile dell’abuso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 18 del 22 novembre 2024, relativa a un manufatto abitativo di circa 70 mq sito nel Comune di Marano di Napoli, nonché gli atti connessi di sospensione dei lavori. Con motivi aggiunti ha impugnato l’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale, l’immissione in possesso, la sanzione pecuniaria di 20.000 euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, l’autorizzazione all’auto-abbattimento e ulteriori atti del procedimento. In sede cautelare, la contestazione esaminata dal TAR ha riguardato, in particolare, la mancata concessione di un adeguato piano di rateizzazione della sanzione, alla luce delle condizioni economiche della ricorrente documentate in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ravvisando un adeguato fumus boni iuris limitatamente alla mancata concessione di un adeguato piano di rateizzazione della sanzione pecuniaria. La misura cautelare è stata disposta ai fini del riesame da parte dell’amministrazione delle modalità di pagamento rateale, tenendo conto delle condizioni economiche della ricorrente. Non risultano accolte, in questa fase, le ulteriori richieste cautelari relative all’ordinanza di demolizione, all’acquisizione gratuita, all’immissione in possesso, alla sospensione dei lavori o all’autorizzazione all’auto-abbattimento. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    acquisizione gratuita al patrimonio comunale

    È indicato quale fondamento dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione gratuita delle opere abusive; il merito della legittimità di tali atti non è deciso nell’ordinanza.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00

    È indicato quale base normativa della sanzione pecuniaria irrogata per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; la cautela incide esclusivamente sul riesame di un adeguato piano di rateizzazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata previsione o concessione di un adeguato piano di rateizzazione di una sanzione amministrativa può integrare un profilo di fumus boni iuris quando le condizioni economiche del destinatario siano documentalmente dimostrate.
  • Quando il giudice ravvisa profili cautelari soltanto in relazione alle modalità di pagamento della sanzione, può accogliere l’istanza limitatamente al riesame del piano di rateizzazione, senza sospendere gli ulteriori effetti dell’atto sanzionatorio o repressivo.
  • La tutela cautelare può essere conformata imponendo all’amministrazione un riesame delle modalità esecutive della sanzione alla luce della situazione economica documentata dell’interessato, lasciando impregiudicata la decisione di merito sulla legittimità degli atti edilizi e sanzionatori.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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