Cassazione Civile, Ordinanza n. 08401/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso contro gli estratti di ruolo relativi a dodici cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione delle pretese creditorie e il difetto di motivazione degli atti. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per due cartelle concernenti crediti non tributari e, per il resto, l’inammissibilità per tardività. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo passati in giudicato i capi sul difetto di giurisdizione, confermando la tardività dell’impugnazione degli estratti di ruolo e, comunque, la prescrizione decennale dei crediti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della procura dell’avvocato dell’agente della riscossione e carenza di ius postulandi; violazione dell’art. 2953 c.c. per avere la CTR applicato la conversione della prescrizione breve in decennale in assenza di giudicato; vizio di motivazione/erronea valutazione sulla notificazione delle cartelle ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla contestazione di conformità all’originale degli avvisi di ricevimento prodotti.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio, prima dell’esame dei motivi, il difetto di interesse ad agire del contribuente, perché la controversia riguardava l’impugnazione di estratti di ruolo e degli atti sottostanti, non consentita fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021. Poiché nel caso concreto non erano allegati né dimostrati i pregiudizi specifici richiesti dalla norma sopravvenuta, l’originario ricorso era inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la rilevabilità officiosa della questione e per la sopravvenienza normativa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata per censurare la nullità della procura e l’omessa pronuncia; la Corte non esamina i motivi perché assorbiti dal difetto di interesse ad agire
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata per la dedotta violazione dell’art. 2953 c.c.; motivo assorbito
art. 2953 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la conversione della prescrizione breve in ordinaria decennale; la Corte non decide nel merito perché assorbe la questione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma evocata per censurare la valutazione della prova sulla notifica delle cartelle; motivo assorbito
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente con riguardo alla regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento; profilo non esaminato nel merito
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia sulla contestazione della conformità all’originale degli avvisi di ricevimento; motivo assorbito
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato per la costituzione delle amministrazioni resistenti al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
disciplina il contenuto dell’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ammettendola solo in presenza di specifici pregiudizi, qui non sussistenti
art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.
base della cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere iniziato o proseguito per difetto originario di interesse
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel dispositivo, ma la decisione ribadisce che il presupposto processuale dell’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio; nessuna statuizione sul riparto probatorio
art. 100 c.p.c.
non testualmente indicato, ma la ratio della decisione riguarda il difetto di interesse ad agire quale condizione dell’azione
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non nei casi espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire.
- La sopravvenuta limitazione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi in corso, ove la relativa questione sia ancora sub iudice.
- Il difetto di interesse ad agire è un presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, e non può formare giudicato interno se non sia stato espressamente deciso o trattato nel merito dai giudici di merito.
- Quando il processo sia stato introdotto in mancanza originaria di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
- Le censure che attengono al merito della notificazione degli atti, alla prescrizione o ai vizi processuali restano assorbite se la domanda è inammissibile per difetto originario di interesse ad agire.
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