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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24908/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Diliberto era stato giudicato con procedimento di giudizio immediato per il reato di tentato incendio; in dibattimento il pubblico ministero ha modificato l'imputazione in incendio consumato. Il difensore ha eccepito la nullità per mancata celebrazione dell'udienza preliminare prevista per quella diversa qualificazione (richiedendo la trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 521-bis/516 c.p.p.), sostenendo inoltre contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello che aveva al contempo escluso la violazione dell'art.516 e ritenuto sanata una nullità intermedia con riferimento all'art.183 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha confermato che la norma di cui all'art. 521-bis c.p.p. non trova applicazione nel giudizio immediato quando in dibattimento venga contestato un nuovo reato per il quale sarebbe prevista l'udienza preliminare; ha inoltre ritenuto che l'eventuale nullità intermedia si è sanata sia perché l'imputato ha scelto il rito abbreviato sia perché ha ottenuto la riduzione premiale in base all'originaria imputazione meno grave. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Viene interpretata come norma che consente la sanatoria della nullità a regime intermedio quando l'imputato esercita facoltà che producono effetto sanante (es. scelta del rito abbreviato).

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Riferita alla disciplina delle modifiche dell'imputazione e delle conseguenze quando il nuovo fatto richieda un diverso rito (udienza preliminare); la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione in presenza di giudizio immediato.

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Se, in seguito ad un diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero

    La Corte afferma che il disposto dell'art. 521-bis non si applica al giudizio immediato quando in dibattimento venga contestato un nuovo reato che teoricamente richiederebbe l'udienza preliminare; inoltre la previsione del termine di decadenza per eccepire l'inosservanza non opera nel diverso contesto del giudizio immediato richiamato dalla giurisprudenza.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Citato a corredo delle norme sul procedimento; nel caso non è stata centrale l'interpretazione autonoma della norma, ma inserita nel quadro procedurale invocato dal ricorrente.

  • artt. 517 e 518 cod. proc. pen.

    Richiamati insieme ad art. 516 come norme che disciplinano le contestazioni e le situazioni in cui l'udienza preliminare è necessaria; la Corte ha ritenuto che le loro previsioni non impongano la trasmissione degli atti nel contesto di giudizio immediato come nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio immediato, la disciplina dell'art. 521-bis c.p.p. non si applica automaticamente se in dibattimento viene contestato un nuovo reato che, fuori da quel rito, richiederebbe l'udienza preliminare; pertanto l'assenza dell'udienza preliminare non determina sempre la nullità del processo.
  • Un'eccepita nullità a regime intermedio può essere sanata dalle scelte processuali dell'imputato (ad es. richiesta del rito abbreviato) e/o dal conseguimento di benefici premiali commisurati all'imputazione originaria; in tali casi il giudice può ritenere che lo scopo della norma è stato raggiunto e dichiarare la sanatoria.
  • È consigliabile sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità non appena viene modificata l'imputazione; tuttavia, nel giudizio immediato la possibilità di successo dell'eccezione è più limitata e dipende dalla giurisprudenza consolidata sul punto.
  • In caso di riqualificazione dell'imputazione in dibattimento, valutare concretamente se la nuova contestazione altera la natura del rito (da non celebrabile senza udienza preliminare a celebrabile con giudizio immediato) prima di richiedere misure esterne come la trasmissione degli atti al PM.
  • Se l'imputato ottiene benefici processuali o sostanziali (es. riduzione di pena) dopo la modifica dell'imputazione, il giudice potrà considerare la posizione già 'sanata' dal comportamento processuale e dalle conseguenze ottenute.

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