Ordinanza n. 2162/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. GSEWEB/P20250896625 del 07/11/2025, avente ad oggetto: “Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del DLgs 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 699919, di potenza pari a990,72 KW, sito in Strada Margone s.n., nel Comune di Cigliano”, con cui il GSE ha comunicato che “la tariffa incentivante da riconoscere all’impianto è quella spettante agli “altri impianti fotovoltaici”, comprensiva della maggiorazione tariffaria prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d) del Decreto, in misura pari a 0,189 €/kWh, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli”; - della lettera del 30 agosto 2019 (prot. GSE/P20190057840), con cui il GSE ha comunicato al Comune, l’avvio di un procedimento di verifica; - della comunicazione del 14 aprile 2022 (prot. GSE/P20220010762) con cui il GSE ha chiesto al Comune di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall’attività di controllo; - del verbale di sopralluogo del 6 settembre 2019; - di ogni altra nota, determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dal GSE, in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE che, all'esito di un procedimento di controllo mediante sopralluogo su un impianto fotovoltaico comunale, ha individuato la tariffa incentivante spettante e disposto i relativi conguagli, con conseguente pretesa restitutoria
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del GSE del 7 novembre 2025 relativo all'esito del controllo sull'impianto fotovoltaico di potenza pari a 990,72 kW sito nel Comune di Cigliano, nonché gli atti presupposti del procedimento, tra cui l'avvio della verifica, la richiesta di osservazioni e integrazioni documentali e il verbale di sopralluogo. Il provvedimento ha stabilito che all'impianto dovesse essere riconosciuta la tariffa prevista per gli “altri impianti fotovoltaici”, comprensiva della maggiorazione tariffaria, pari a 0,189 euro/kWh, rendendo necessari i relativi conguagli. L'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso né i singoli vizi dedotti; dà atto soltanto che le questioni prospettate necessitano di un adeguato approfondimento nel merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, senza definire nel merito la legittimità del provvedimento del GSE. Considerato che le questioni non erano suscettibili di deliberazione sommaria e operato il bilanciamento degli interessi contrapposti, ha disposto il mantenimento della situazione esistente fino alla decisione di merito. Ha quindi ordinato al GSE di non esigere la restituzione delle somme richieste in forza del provvedimento impugnato e di non avviare azioni a tutela del credito restitutorio sino alla definizione del giudizio. La trattazione del merito è stata fissata al 24 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 42 d.lgs. 28/2011
È indicato quale base normativa del procedimento di controllo mediante sopralluogo svolto dal GSE sull'impianto fotovoltaico.
art. 14, comma 1, lett. d), del decreto sugli incentivi fotovoltaici
È richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento della maggiorazione tariffaria riconosciuta nella misura indicata dal GSE.
DM 31 gennaio 2014
È indicato quale ulteriore disciplina di riferimento del procedimento di controllo mediante sopralluogo.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in un giudizio amministrativo cautelare richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviarne l’esame al merito e decidere provvisoriamente mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
- In presenza dell’esigenza di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more della decisione di merito, la tutela cautelare può consistere nell’ordine all’amministrazione di non esigere somme oggetto di una pretesa restitutoria e di non intraprendere azioni giudiziali o stragiudiziali a tutela del relativo credito fino alla definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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