Sentenza del 23/10/2017 n. 2266 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Aliquote - Interventi di ristrutturazione, di demolizioni e ricostruzione - Aliquota applicabile - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi relative a interventi di recupero edilizio eseguiti negli anni 2008, 2009 e 2010. Secondo l'Ufficio, gli immobili preesistenti erano ruderi privi di elementi strutturali e gli interventi, caratterizzati da variazioni di sagoma e volumetria, dovevano essere qualificati come nuove costruzioni, non come ristrutturazioni edilizie agevolabili. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti, con volumetria sostanzialmente invariata e, in un caso, lievemente ridotta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento delle sanzioni. Ha ritenuto che la demolizione, anche parziale, e la ricostruzione possano rientrare nella ristrutturazione edilizia, anche se l'organismo edilizio risultante non è una riproduzione pedissequa di quello originario. Nel caso concreto non vi era aumento di superficie né incremento volumetrico, ma una modesta riduzione della volumetria e una parziale traslazione dell'area di sedime. La presenza di ruderi non impediva la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione, purché fossero rispettati i limiti di volumetria e sagoma previsti dalla normativa applicabile. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rifondere alla contribuente le spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001
Interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
La norma ricomprende nella ristrutturazione edilizia anche la demolizione, totale o parziale, e la successiva ricostruzione, purché siano rispettati i parametri normativi di volumetria e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, di sagoma. Non è richiesta una riproduzione perfettamente identica dell'edificio precedente.
Art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001
La demolizione e ricostruzione può essere soggetta a uno specifico regime autorizzatorio, ma il diverso regime del titolo edilizio non trasforma automaticamente l'intervento in nuova costruzione ai fini della qualificazione sostanziale.
Art. 31, comma 1, lettera d), legge n. 457/1978
La disposizione, richiamata nel contesto della controversia, individua gli interventi di ristrutturazione edilizia rilevanti ai fini del recupero del patrimonio edilizio e dell'applicazione dell'agevolazione IVA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1847/2017
Nel corpus normativo dedicato alla ristrutturazione edilizia sono presenti due distinti tipi di ristrutturazione: quella conservativa e quella ricostruttiva, attuata mediante demolizione e ricostruzione nel rispetto del volume e della sagoma dell'edificio preesistente.
La ristrutturazione ricostruttiva non richiede una fedele ricostruzione intesa come identità assoluta dell'edificio, ma si distingue dalla nuova costruzione per la preesistenza di un manufatto e per il rispetto dei principali parametri edilizi.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1433/2017
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente; laddove tale parametro non sia rispettato, trova applicazione la categoria della nuova costruzione.
Il rispetto della volumetria preesistente costituisce il criterio decisivo per distinguere, nel quadro normativo applicabile, la demolizione e ricostruzione qualificabile come ristrutturazione dalla nuova costruzione.
Massime di principio
- Ai fini dell'IVA agevolata, la qualificazione dell'intervento deve essere verificata principalmente sulla base della normativa edilizia statale e delle caratteristiche concrete dell'opera, non sulla sola descrizione dell'immobile come rudere.
- La demolizione e ricostruzione può rientrare nella ristrutturazione edilizia quando esiste un manufatto preesistente riconoscibile e sono rispettati i limiti di volumetria e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, di sagoma.
- Una modesta variazione o persino una riduzione della volumetria non equivale automaticamente a nuova costruzione; è invece generalmente decisivo l'incremento di superficie o di volume rispetto al preesistente.
- La perfetta coincidenza dell'area di sedime non è necessariamente indispensabile: una parziale traslazione può essere compatibile con la ristrutturazione, se non altera i parametri sostanziali dell'intervento.
- La presenza di ruderi non esclude di per sé la ristrutturazione, purché la preesistenza edilizia sia concretamente dimostrabile tramite documentazione, planimetrie, fotografie, titoli autorizzativi o altri elementi oggettivi.
- Per sostenere l'aliquota IVA ridotta è opportuno conservare il titolo edilizio, i progetti comparativi, i calcoli delle superfici e dei volumi e ogni documento che dimostri la continuità tra manufatto originario e intervento realizzato.
- La qualificazione amministrativa dell'intervento e i titoli edilizi rilasciati dal Comune costituiscono elementi rilevanti, anche se l'amministrazione finanziaria può comunque verificarne la coerenza sostanziale ai fini fiscali.
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