Sentenza del 29/10/2018 n. 2529 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - cartella di pagamento - società estinta - notifica a socio già accomandatario -efficacia interruttiva della prescrizione - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione all’atto impositivo notificato dopo l’estinzione della società, poiché il socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali. La notifica effettuata nei suoi confronti è quindi idonea a conservare la pretesa erariale e a interromperne la prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la società si fosse già estinta e che, pertanto, la notifica dell’atto impositivo non potesse produrre effetti nei suoi confronti né interrompere la prescrizione della pretesa tributaria. La questione riguardava in particolare la validità dell’atto notificato nelle mani dell’ex socio accomandatario e la sua idoneità a interrompere il decorso della prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina della responsabilità illimitata del socio accomandatario
Il socio accomandatario risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società. Tale responsabilità consente di notificargli l’atto impositivo anche dopo l’estinzione della società e rende la notifica idonea a interrompere la prescrizione della pretesa erariale.
Disciplina dell’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti impositivi
Un atto impositivo validamente portato a conoscenza del soggetto responsabile dell’obbligazione tributaria interrompe la prescrizione, anche quando la società debitrice sia stata estinta, purché la notifica sia effettuata nei confronti di un soggetto che risponde del debito.
Massime di principio
- L’estinzione di una società di persone non comporta necessariamente l’estinzione delle pretese creditorie verso i soci personalmente responsabili.
- La notifica di un atto tributario al socio accomandatario può essere valida anche dopo l’estinzione della società, in ragione della sua responsabilità illimitata per i debiti sociali.
- Quando l’atto è notificato a un soggetto personalmente responsabile del debito, esso può produrre effetto interruttivo della prescrizione anche se la società originariamente destinataria non esiste più.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare sia l’effettiva estinzione della società sia la qualità del destinatario e l’ampiezza della sua responsabilità patrimoniale.
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