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Ordinanza

Ordinanza n. 2294/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di concorso dell’Università degli studi di Parma di iscrizione del semestre filtro nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria per l’a.a. 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali sui criteri di graduatoria e gli atti relativi allo svolgimento e alla correzione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e i posti disponibili, il bando dell’università presso cui ha sostenuto le prove, il questionario, gli atti delle commissioni, i verbali di correzione e le linee guida operative. Ha dedotto, in particolare, l’illegittimità del sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l’inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza e attribuisce bonus differenziati per fasce; la violazione dell’affidamento, della par condicio e della ragionevolezza per il mutamento sopravvenuto delle regole; l’erronea mancata valorizzazione delle votazioni insufficienti; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione del principio di anonimato per l’assenza di schermature delle aule o metal detector; vizi relativi alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi e al sistema informatico; l’eccessiva difficoltà e sproporzione delle prove e la disomogeneità della didattica tra gli atenei; l’eccesso di delega e la violazione del d.lgs. n. 71/2025; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali e non statali e tra corsi in lingua italiana e inglese. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva, anche in sovrannumero.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie legittimo il sistema del d.m. n. 1115/2025: le sezioni della graduatoria e i bonus di fascia preservano la preferenza dei candidati che hanno conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e graduano progressivamente coloro che beneficiano della disciplina sopravvenuta. La valorizzazione delle sole valutazioni idonee al conseguimento dei crediti formativi è stata ritenuta coerente con la struttura del semestre filtro, mentre le valutazioni insufficienti non sono funzionalmente omogenee a quelle sufficienti. Il mutamento delle regole non ha inciso sulle modalità di svolgimento delle prove, identiche per tutti, ma solo sulla successiva formazione della graduatoria; la prospettazione della ricorrente circa una diversa strategia di preparazione è stata ritenuta ipotetica e riconducibile alla sua autoresponsabilità. Le censure contro la disciplina sopravvenuta sono state inoltre ritenute carenti di interesse, poiché la ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria proprio grazie a tale disciplina e la sua caducazione avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura. La mancata immediata assegnazione di tutti i posti non è stata ritenuta manifestamente illegittima, considerata la necessità di assicurare la continuità didattica del secondo semestre e la possibile destinazione dei posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all’anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e non irrilevante: la ricostruzione della possibile memorizzazione dei codici e dell’alterazione della valutazione è stata ritenuta meramente ipotetica, anche per la correzione informatizzata e il successivo abbinamento tra codici e identità. Le questioni sulla trasparenza della correzione e sul funzionamento del sistema informatico sono state invece ritenute bisognose di approfondimento istruttorio. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non supportate da vizi macroscopici. È stata esclusa, in via cautelare, anche la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l’eccesso di delega. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Quanto al periculum, la ricorrente non ha dimostrato che l’eliminazione dei vizi avrebbe condotto con ragionevole probabilità a una posizione utile in graduatoria; non ha quindi superato la prova di resistenza. L’ammissione in sovrannumero avrebbe inoltre inciso sulla programmazione dei corsi, sulla stabilità della graduatoria e sull’organizzazione didattica. Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università intimate, imponendo chiarimenti documentati entro 40 giorni sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con termini e modalità specificati, a pena di improcedibilità. Ha condannato la ricorrente al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata secondo il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Prevede che l’ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento dei crediti formativi degli insegnamenti del semestre filtro e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, demandando alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione dalla riforma di università non statali e corsi in lingua inglese è stata ritenuta, in sede cautelare, priva di rilevanza e non manifestamente fondata.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato, allo stato, eccesso di delega nella scelta di applicare gradualmente la riforma dell’accesso.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie connesse alla transizione organizzativa.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né riferita a un concreto interesse della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né riferita a un concreto interesse della ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    Solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell’anonimato è idonea a determinare l’illegittimità della procedura selettiva.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva nazionale, l’amministrazione può articolare la graduatoria in sezioni e attribuire bonus differenziati per preservare la preferenza dei candidati che hanno rispettato le condizioni originarie, purché il sistema rispetti una progressione coerente tra le diverse categorie e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
  • Quando le prove del semestre filtro rilevano anche come esami universitari e il conseguimento dei crediti formativi presuppone valutazioni sufficienti, le valutazioni insufficienti possono essere considerate funzionalmente diverse da quelle sufficienti e non necessariamente valorizzate allo stesso modo nel punteggio comparativo della graduatoria.
  • Il candidato che accede a una graduatoria soltanto grazie alla disciplina sopravvenuta non ha un interesse concreto e attuale a impugnarla per ottenerne la caducazione, quando l’annullamento determinerebbe anche la sua esclusione dalla procedura e la perdita dell’utilità conseguita.
  • In sede cautelare, la richiesta di ammissione con riserva presuppone la dimostrazione del periculum in mora e della prova di resistenza: il ricorrente deve indicare elementi concreti dai quali risulti che, eliminati i vizi dedotti, avrebbe una ragionevole probabilità di conseguire una posizione utile.
  • La violazione del principio di anonimato in una procedura selettiva non deriva da una mera irregolarità astratta, ma richiede una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una ricostruzione meramente ipotetica della conoscibilità dei codici identificativi non è sufficiente.
  • Quando le censure sulla correzione informatizzata e sui criteri valutativi non sono definibili con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può rigettare la sospensione e disporre contestualmente incombenti istruttori documentali per il successivo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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