Ordinanza n. 534/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1536 del 26.2.2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto e ordinato la rideterminazione della pensione e il pagamento degli arretrati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., deducendo il mancato adempimento da parte dell'INPS della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto, per il periodo dal 1 febbraio 1976 al 31 dicembre 1992, e aveva condannato l'INPS alla rideterminazione del rateo pensionistico con decorrenza dal 1 febbraio 2018, nonché al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS si è costituito sostenendo di avere accreditato i benefici contributivi con provvedimento del 10 ottobre 2024, ricostruito la pensione e pagato nel novembre 2024 le differenze economiche sui ratei arretrati. Con nota del 12 gennaio 2026 il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, ribadendo che la pensione non sarebbe stata rideterminata e che gli arretrati non sarebbero stati corrisposti, anche in comparazione con la posizione di altri colleghi.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito dell'ottemperanza. Considerata la contestazione dell'effettivo adempimento della sentenza, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'INPS di depositare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione documentata sull'effettiva esecuzione della sentenza, compresa la ricostruzione della pensione e il pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario
La disposizione è richiamata quale base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto
È la disciplina sostanziale in base alla quale la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il beneficio contributivo relativo al periodo di esposizione indicato.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice nel giudizio di ottemperanza.
Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. per disporre l'acquisizione di una relazione documentata dell'amministrazione.
Richiamato insieme agli artt. 65 e 66 c.p.a. per l'incombente istruttorio imposto all'INPS.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione afferma di avere eseguito il titolo ma il ricorrente contesta in modo specifico l'effettivo adempimento, il giudice può acquisire una relazione documentata dell'amministrazione sulle attività compiute e sui risultati conseguiti prima di decidere la controversia.
- L'accertamento dell'adempimento di una sentenza che impone la rideterminazione di una prestazione economica richiede la verifica documentale non soltanto dell'adozione di atti interni o dell'accredito di benefici, ma anche della concreta riliquidazione della prestazione e del pagamento integrale delle somme dovute, compresi gli accessori eventualmente riconosciuti nel titolo.
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