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Sentenza

Sentenza del 22/03/2016 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Atti impugnabili - Interpello disapplicativo - Società di comodo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il rigetto dell'interpello disapplicativo relativo alla disciplina delle società di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Sosteneva che il diniego costituisse un diniego di agevolazione immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e deduceva inoltre la violazione dei principi di collaborazione e buona fede e degli obblighi relativi all'acquisizione di documenti già in possesso della pubblica amministrazione.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la pronuncia della CTP di Torino, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Il diniego dell'interpello disapplicativo è stato qualificato come mero parere, non riconducibile agli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, neppure alla fattispecie del diniego di agevolazione. La risposta negativa non produce infatti un'immediata lesione della sfera giuridica del contribuente, che rimane libero di adottare un comportamento difforme. L'eventuale pregiudizio diventa concreto soltanto con l'eventuale successivo avviso di accertamento, che potrà essere impugnato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Disciplina il regime delle società non operative o società di comodo. L'interpello disapplicativo consente al contribuente di rappresentare le situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego espresso in risposta a un interpello disapplicativo non è stato ritenuto incluso tra tali atti, non costituendo né un atto impositivo né un effettivo diniego di agevolazione.

  • Art. 10 della legge n. 212/2000

    Richiama i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. La relativa censura non è stata esaminata nel merito perché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.

  • Art. 6 della legge n. 212/2000

    Riguarda gli obblighi di informazione e la possibilità di non richiedere al contribuente documenti già in possesso dell'amministrazione. Anche questa censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La risposta negativa a un interpello disapplicativo, quando non produce direttamente una pretesa tributaria, è normalmente qualificata come parere e non come atto autonomamente impugnabile.
  • Il contribuente non è obbligato a conformarsi alla risposta dell'amministrazione: può adottare il comportamento fiscalmente ritenuto corretto, assumendosi però il rischio di un successivo accertamento.
  • La tutela giudiziale può essere esercitata contro l'eventuale atto impositivo successivo, nel quale il contribuente potrà contestare sia la pretesa tributaria sia i presupposti per l'applicazione della disciplina delle società di comodo.
  • Prima dell'emanazione dell'atto impositivo manca, in linea generale, una lesione immediata e concreta e quindi anche l'interesse attuale a impugnare autonomamente il diniego dell'interpello.
  • La qualificazione e l'impugnabilità degli interpelli devono comunque essere verificate alla luce della disciplina vigente e dell'evoluzione della giurisprudenza applicabile al caso concreto.

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