Sentenza del 28/03/2017 n. 2405 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Notifica della cartella - Invio diretto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Legittimità - Redazione della relata - Non necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la notificazione della cartella di pagamento, sostenendo l'irregolarità della consegna e, in particolare, l'assenza o l'inidoneità della relata e la mancata trasmissione di un'ulteriore raccomandata informativa al destinatario. La questione riguardava anche la prova del rapporto tra il consegnatario e il destinatario, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta legittima. Quando la cartella è notificata direttamente dall'ufficio finanziario o dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole sulla consegna dei plichi raccomandati previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973, senza necessità di una relata di notifica redatta secondo le formalità proprie dell'ufficiale giudiziario. Inoltre, nel caso di consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, il relativo rapporto si presume dalle dichiarazioni recepite nella relata, salva prova contraria a carico del destinatario. Non è necessario un ulteriore avviso mediante raccomandata dell'avvenuta notificazione.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. 602/1973
Norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati
La cartella può essere notificata direttamente dall'ufficio finanziario o dal Concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria una relata di notifica redatta con le formalità proprie della notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario.
Art. 139, comma 2, c.p.c.
Consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda
La qualità del consegnatario può essere presunta, in via relativa, dalle dichiarazioni riportate nella relata. Il destinatario che contesti la notificazione deve fornire la prova contraria, dimostrando in particolare l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la persona che ha ricevuto l'atto.
Cass. sent. n. 6395/2014
Conferma la legittimità della notificazione diretta della cartella mediante raccomandata secondo la disciplina dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973.
Cass. ord. n. 16949/2014
Ribadisce l'applicazione delle regole proprie della consegna dei plichi raccomandati alle notificazioni dirette della cartella.
Cass. n. 12181/2013
Esclude la necessità di un'ulteriore raccomandata informativa al destinatario quando la notificazione è stata eseguita secondo la forma prevista.
Cass. n. 23039/2016
Conferma che, per questa modalità di notificazione, non è richiesto un ulteriore avviso al destinatario dell'avvenuta consegna.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'ufficio o dal Concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata formalizzata come quella dell'ufficiale giudiziario.
- La contestazione della notifica non è sufficiente in astratto: il destinatario deve indicare e provare concretamente l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la persona che ha ricevuto l'atto.
- Quando l'atto è consegnato a un familiare o a una persona addetta all'abitazione, all'ufficio o all'azienda, tale qualità può presumersi dalle dichiarazioni risultanti dalla documentazione di notifica, salvo prova contraria.
- Non occorre una seconda raccomandata per informare il destinatario della notificazione già eseguita secondo le modalità previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973.
- Per valutare la validità della notifica occorre distinguere tra notificazione diretta tramite raccomandata e notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o agente notificatore, poiché le formalità richieste possono essere diverse.
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