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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2155

Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020 che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell’Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato istituisce il quadro europeo comune per misurare quanto un edificio o una unità immobiliare sia "pronto" a utilizzare tecnologie intelligenti. Definisce l’indicatore di predisposizione all’intelligenza, la metodologia di calcolo, le classi di valutazione e il contenuto del relativo certificato. Il sistema è facoltativo per gli Stati membri e può essere integrato con i meccanismi nazionali già esistenti, in particolare quelli sulla prestazione energetica. Il certificato include anche informazioni su connettività, interoperabilità, cibersicurezza e protezione dei dati, senza confondere tale indicatore con la certificazione energetica.

Istituzione di un sistema comune facoltativo dell’Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari all’intelligenza, mediante un indicatore e una metodologia comune di calcolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli edifici e alle unità immobiliari rientranti nell’ambito della direttiva 2010/31/UE, sia nel patrimonio esistente sia nei nuovi progetti. Il sistema è facoltativo a livello di Unione e ciascuno Stato membro può decidere se attuarlo sul proprio territorio, solo in parte di esso o per determinate categorie di edifici, nonché se renderlo volontario o obbligatorio; può inoltre modificare, adattare o cessarne l’attuazione. Il regolamento riguarda la valutazione della predisposizione all’intelligenza ai fini del rilascio di un certificato, con possibilità di collegamento ai regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica e ad altri sistemi previsti dalla direttiva 2010/31/UE. Restano distinti e non sostituiti gli attestati di prestazione energetica e gli altri strumenti di valutazione della prestazione o sostenibilità dell’edificio.

Regolamento delegato (UE) 2020/2155: sistema europeo di valutazione della predisposizione all’intelligenza degli edifici

Il regolamento attua l’articolo 8, paragrafo 10, della direttiva 2010/31/UE e crea un quadro comune per misurare la predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari all’intelligenza. La logica del testo è quella di affiancare alla prestazione energetica un ulteriore strumento di lettura della digitalizzazione degli edifici, valorizzando servizi intelligenti, connettività, interoperabilità, flessibilità energetica e sicurezza dei dati.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro degli obiettivi di efficienza energetica al 2030 e nella strategia di modernizzazione del parco immobiliare europeo fino al 2050. I considerando evidenziano che l’indicatore deve essere coerente e trasparente, ma anche sufficientemente flessibile per adattarsi a diverse situazioni nazionali e tipologie edilizie; al tempo stesso, esso non sostituisce gli attestati di prestazione energetica né gli altri strumenti già previsti dalla disciplina europea sugli edifici.

Ambito di applicazione e natura facoltativa

L’articolo 1 chiarisce che il sistema riguarda gli edifici e le unità immobiliari e si fonda su un indicatore comune e su una metodologia unica di calcolo. L’articolo 6 precisa però che il sistema è facoltativo a livello dell’Unione: ogni Stato membro può scegliere se attuarlo, in tutto o in parte del proprio territorio, e può limitarlo a talune categorie di edifici.

Gli Stati membri che decidono di applicarlo possono anche stabilire se il sistema operi su base volontaria o obbligatoria. Inoltre, ogni decisione di attuazione, modifica, adattamento o cessazione deve essere notificata alla Commissione prima dell’attuazione o successivamente alla decisione, senza necessità di fornire giustificazioni.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene un apparato definitorio molto ampio, essenziale per l’uso pratico del regolamento. Tra le definizioni più rilevanti figurano:

  • indicatore di predisposizione all’intelligenza;
  • sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza;
  • operatore economico, cioè il proprietario dell’edificio o della unità immobiliare che richiede il certificato;
  • valutazione e punteggio di predisposizione all’intelligenza;
  • sistemi tecnici dell’edificio;
  • funzionalità chiave;
  • criteri d’impatto;
  • ambiti tecnici;
  • connettività, interoperabilità e cibersicurezza;
  • tecnologia e servizio predisposti all’intelligenza;
  • certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza;
  • livello di funzionalità, fattore di ponderazione e bilancio energetico.

Queste nozioni sono strutturali perché determinano il perimetro della valutazione e il modo in cui si calcolano i punteggi.

Logica dell’indicatore e finalità informative

L’articolo 3 chiarisce che l’indicatore serve a valutare e comunicare la predisposizione all’intelligenza agli operatori economici e ad altri portatori di interessi, in particolare pianificatori e gestori immobiliari. L’indicatore misura la capacità dell’edificio o dell’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete, migliorando efficienza energetica e prestazione complessiva durante l’uso.

La valutazione tiene conto di aspetti come:

  • risparmio energetico;
  • capacità di analisi comparativa e flessibilità;
  • funzionalità rese possibili da dispositivi più interconnessi e intelligenti.

Il regolamento sottolinea inoltre che, ove possibile, l’indicatore deve includere informazioni aggiuntive su inclusività, connettività, interoperabilità, cibersicurezza e protezione dei dati. Nei considerando è inoltre chiarito che la predisposizione all’intelligenza è concettualmente distinta dalla prestazione energetica, pur potendo contribuire al suo miglioramento.

Metodologia di calcolo

L’articolo 4 stabilisce che la metodologia si basa sull’esame dei servizi predisposti all’intelligenza presenti nell’edificio, previsti in fase di progettazione o comunque rilevanti per esso. Il calcolo dei punteggi segue il quadro metodologico comune contenuto negli allegati I-VI.

La metodologia standard può essere adattata secondo l’allegato VII, in particolare mediante un collegamento al calcolo della prestazione energetica nell’ambito della certificazione energetica. L’articolo 4 richiama anche il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento, incluse quelle relative alla qualifica degli esperti incaricati della valutazione.

Valutazione e classificazione

L’articolo 5 dispone che la valutazione della predisposizione all’intelligenza si basi sui punteggi calcolati secondo l’allegato VIII. Tale allegato prevede sette classi, dalla più alta alla più bassa, corrispondenti ai seguenti intervalli di punteggio totale:

  • 90-100 %;
  • 80-90 %;
  • 65-80 %;
  • 50-65 %;
  • 35-50 %;
  • 20-35 %;
  • inferiore al 20 %.

Certificato e contenuto informativo

L’articolo 7 prevede che l’esito della valutazione sia comunicato mediante un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. Il contenuto del certificato è dettagliato nell’allegato IX e comprende, tra l’altro, l’identificativo univoco, le date di emissione e di scadenza, i dati generali dell’edificio, la classe energetica se disponibile, la classe di predisposizione all’intelligenza, i punteggi per le tre funzionalità chiave e i punteggi per criterio d’impatto.

Il certificato può anche riportare:

  • il punteggio totale di predisposizione all’intelligenza;
  • i punteggi per singolo ambito tecnico;
  • informazioni sulla connettività, inclusa l’eventuale infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità;
  • informazioni su interoperabilità, cibersicurezza e protezione dei dati;
  • un avviso che il certificato fotografa la situazione alla data di emissione e che modifiche significative dell’edificio o dei suoi sistemi richiedono un aggiornamento;
  • raccomandazioni per migliorare la predisposizione all’intelligenza;
  • informazioni sulle ipotesi utilizzate nel calcolo, come i fattori di ponderazione.

Esperti, qualifica e controllo indipendente

L’articolo 8 impone agli Stati membri che attuano il sistema di assicurare che la valutazione ai fini del certificato sia effettuata da esperti qualificati o accreditati. Gli esperti possono essere lavoratori autonomi oppure dipendenti di enti pubblici o imprese private. Gli Stati membri devono stabilire i requisiti di qualifica o accreditamento e includere criteri di competenza anche nel settore delle TIC.

L’articolo 9 richiede poi un sistema di controllo indipendente dei certificati, eventualmente fondato su strutture già esistenti per la certificazione energetica. Tale controllo deve garantire la validità dei certificati rilasciati nel territorio dello Stato membro.

Struttura metodologica degli allegati

Gli allegati disciplinano in dettaglio il metodo di calcolo. L’allegato I definisce la logica generale: la predisposizione all’intelligenza si misura tramite l’esame dei servizi presenti, previsti o pertinenti e del loro livello di funzionalità, con espressione finale in percentuale rispetto alla predisposizione massima potenziale. Sono previsti anche punteggi disaggregati per funzionalità chiave, criteri d’impatto e ambiti tecnici.

L’allegato II elenca i criteri d’impatto:

  • efficienza energetica;
  • manutenzione e previsione dei guasti;
  • comfort;
  • comodità;
  • salute, benessere e accessibilità;
  • informazioni agli occupanti;
  • flessibilità energetica e stoccaggio dell’energia.

L’allegato III ripartisce tali criteri tra le tre funzionalità chiave previste dalla direttiva 2010/31/UE:

  • efficienza energetica e funzionamento;
  • risposta alle esigenze degli occupanti;
  • flessibilità energetica.

L’allegato IV individua gli ambiti tecnici:

  • riscaldamento;
  • raffrescamento;
  • acqua calda per uso domestico;
  • ventilazione;
  • illuminazione;
  • involucro edilizio dinamico;
  • energia elettrica;
  • ricarica dei veicoli elettrici;
  • monitoraggio e controllo.

L’allegato V disciplina la ponderazione degli ambiti tecnici, con fattori espressi in percentuale e somma pari al 100 % per ciascun criterio d’impatto. Per alcuni ambiti tecnici, l’approccio standard si basa sul bilancio energetico della zona climatica; per gli altri casi si usano ponderazioni fisse o equamente distribuite. Gli Stati membri definiscono le zone climatiche e i fattori di ponderazione, potendo prendere in considerazione anche gli effetti dei cambiamenti climatici.

L’allegato VI impone agli Stati membri di mettere a disposizione almeno un catalogo dei servizi predisposti all’intelligenza per consentire agli esperti di identificare e valutare i servizi rilevanti. Il catalogo deve includere i livelli di funzionalità e i corrispondenti punteggi individuali; può essere aggiornato per riflettere lo stato dell’arte e può essere articolato in più cataloghi, ad esempio per diversi tipi di edifici.

L’allegato VII consente adattamenti del processo standard, in particolare l’omissione di servizi non pertinenti per evitare penalizzazioni ingiustificate, e prevede che i fattori di ponderazione basati sul bilancio energetico possano essere calcolati anche sui consumi valutati nell’attestato di prestazione energetica.

L’allegato VIII stabilisce la classificazione finale in sette classi. L’allegato IX, infine, dettaglia le informazioni da inserire nel certificato e da comunicare all’utente finale.

Revisione e aggiornamento del quadro

L’articolo 10 prevede una possibile revisione del regolamento da parte della Commissione entro il 1° gennaio 2026, previa consultazione degli esperti di cui all’articolo 23 della direttiva 2010/31/UE. La norma lascia quindi aperta la possibilità di un aggiornamento del sistema alla luce dell’evoluzione tecnologica e applicativa.

Entrata in vigore e forza vincolante

L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e metodologia comune

L’articolo 1 istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione all’intelligenza degli edifici e delle unità immobiliari, definendo l’indicatore e la metodologia comune per calcolarlo tramite punteggi di predisposizione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 introduce le nozioni fondamentali, tra cui indicatore di predisposizione all’intelligenza, sistema di indicatore, operatore economico, valutazione e punteggio di predisposizione, sistema tecnico dell’edificio, funzionalità chiave, criterio d’impatto, ambito tecnico, connettività, interoperabilità, cibersicurezza, servizio e tecnologia predisposti all’intelligenza, certificato, livello di funzionalità, fattore di ponderazione e bilancio energetico.

Funzione dell’indicatore

L’articolo 3 chiarisce che l’indicatore serve a valutare e comunicare la predisposizione all’intelligenza agli operatori economici e agli altri portatori di interessi, in particolare pianificatori e gestori immobiliari; misura la capacità dell’edificio di adattarsi alle esigenze dell’occupante e della rete, migliorando efficienza energetica e prestazione complessiva, e può includere informazioni su inclusività, connettività, interoperabilità, cibersicurezza e protezione dei dati.

Metodologia di calcolo

L’articolo 4 prevede che il calcolo si basi sull’esame dei servizi predisposti all’intelligenza presenti, previsti in progettazione o comunque rilevanti per l’edificio, secondo il quadro metodologico comune degli allegati I-VI. La metodologia standard può essere adattata ai sensi dell’allegato VII, anche collegandola alla certificazione energetica, e deve essere usata nel rispetto delle condizioni del regolamento, inclusa la qualifica degli esperti.

Valutazione e classi

L’articolo 5 rinvia ai punteggi di predisposizione all’intelligenza calcolati secondo l’allegato VIII; quest’ultimo prevede sette classi di valutazione, con intervalli 90-100 %, 80-90 %, 65-80 %, 50-65 %, 35-50 %, 20-35 % e < 20 %.

Carattere facoltativo e notifica degli Stati membri

L’articolo 6 conferma il carattere facoltativo del sistema. Gli Stati membri possono decidere se attuarlo, su tutto o parte del territorio e per categorie specifiche di edifici; possono inoltre applicarlo volontariamente o obbligatoriamente. Ogni decisione di attuazione, modifica, adattamento o cessazione deve essere notificata alla Commissione, senza obbligo di motivazione.

Certificato di predisposizione all’intelligenza

L’articolo 7 stabilisce che il risultato della valutazione è comunicato agli operatori economici e agli altri portatori di interessi mediante un certificato, il cui contenuto è definito nell’allegato IX.

Esperti qualificati o accreditati

L’articolo 8 impone agli Stati membri che attuano il sistema di garantire che la valutazione ai fini del certificato sia svolta da esperti qualificati o accreditati, autonomi o dipendenti di enti pubblici o privati. Gli Stati membri fissano i requisiti di qualifica o accreditamento, includendo competenze anche nel settore TIC.

Controllo indipendente dei certificati

L’articolo 9 richiede un sistema di controllo indipendente per i certificati, eventualmente basato su sistemi già esistenti per la certificazione della prestazione energetica, al fine di assicurarne la validità nel territorio dello Stato membro.

Revisione del regolamento

L’articolo 10 prevede che la Commissione, previa consultazione degli esperti di cui all’articolo 23 della direttiva 2010/31/UE, possa rivedere il regolamento entro il 1° gennaio 2026 e, se necessario, presentare proposte.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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