Cassazione Civile, Ordinanza n. 10852/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Dopo la pubblicazione di un'ordinanza della Corte di cassazione, la Cancelleria segnalava un errore materiale nell'intestazione del provvedimento, che indicava erroneamente la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna invece di quella dell'Abruzzo, con conseguente inesatta indicazione anche degli estremi della sentenza impugnata. Era stato quindi aperto d'ufficio un procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. e, in quell'ambito, era stata emessa un'ulteriore ordinanza che non si era limitata a rettificare il mero errore materiale ma aveva riscritto integralmente il provvedimento originario. Il ricorso/procedimento chiedeva la correzione di tale ulteriore ordinanza, qualificandola come errore materiale perché eccedente i limiti della procedura di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la procedura di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. sia destinata solo a emendare sviste, errori materiali o di calcolo che non incidano sul contenuto sostanziale della decisione, e che qualsiasi intervento ulteriore sul testo o sulla formulazione del provvedimento da correggere, inclusa la riscrittura integrale, costituisca esso stesso errore materiale. Ha quindi disposto che l'ordinanza di correzione n. 26206/2025 fosse a sua volta qualificata come errore materiale e ha stabilito che nell'originaria ordinanza n. 33568/2024 l'unica correzione da apportare fosse la sostituzione dell'indicazione della sentenza impugnata, da quella della CTR Sardegna a quella della CTR Abruzzo con i relativi estremi corretti.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La norma è richiamata come base della procedura di correzione degli errori materiali, limitata a sviste e inesattezze che non incidono sul contenuto sostanziale del provvedimento.
art. 391-bis c.p.c.
La Corte lo considera applicabile alla correzione degli errori materiali nei provvedimenti di legittimità, con funzione meramente emendativa e non decisoria.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammessa solo per sviste, errori di calcolo o inesattezze formali che non alterano il contenuto sostanziale della decisione.
- Quando il giudice investito della correzione oltrepassa il perimetro dell'errore materiale e interviene sul testo o sulla formulazione del provvedimento in modo ulteriore, anche tale ulteriore intervento è affetto da errore materiale e va emendato con la medesima procedura.
- L'ordinanza di correzione non ha autonoma natura decisoria né sostituisce il contenuto concettuale del provvedimento corretto; essa deve limitarsi a riprodurre la correzione strettamente necessaria alla rettifica della svista originaria.
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