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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12422/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il difensore di un condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a due sentenze irrevocabili di condanna. I fatti posti a base delle condanne erano, da un lato, una rapina ai danni di due minorenni commessa con uso di un coltello e, dall'altro, un tentato furto di un motociclo parcheggiato sulla pubblica via. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione rilevando la diversità delle modalità concrete di offesa e ritenendo che i reati fossero espressione non di un medesimo disegno criminoso, ma di una generale propensione a delinquere in materia patrimoniale. Nel ricorso si deduceva, in un primo motivo, un travisamento del fatto, sostenendo che il giudice avesse erroneamente collocato temporalmente il tentato furto prima della rapina e ne avesse tratto la conseguenza che il fatto successivo non fosse stato prefigurato; con il secondo motivo si lamentava, in sostanza, l'omessa notifica dell'ordinanza impugnata alla parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non decisivo perché, anche a prescindere dalla pretesa inversione cronologica dei fatti, non superava il rilievo centrale secondo cui uno dei reati era stato qualificato come estemporaneo, con conseguente insussistenza di una preventiva deliberazione unitaria idonea a fondare il reato continuato. Ha inoltre disatteso il secondo motivo osservando che l'eventuale omissione di notifica dell'ordinanza era sanata ex art. 183, comma 1, lett. b), c.p.p., poiché contro l'ordinanza era stato comunque proposto ricorso per cassazione dal difensore munito di procura speciale; si è anche rilevato che il ricorso per cassazione può essere proposto dal difensore e non dall'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 1, lett. b), c.p.p.

    L'eventuale omessa notifica dell'ordinanza al destinatario è sanata se la parte propone comunque impugnazione tramite difensore munito di procura speciale.

  • cod. proc. pen.

    È richiamato per affermare che il ricorso per cassazione può essere proposto dal solo difensore e non anche dall'imputato.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione non basta la vicinanza temporale o territoriale tra più reati: occorre che i fatti siano espressione di una preventiva deliberazione criminosa unitaria, non di una mera abitualità delinquenziale o di singole occasioni estemporanee.
  • Il motivo di ricorso che contesti un provvedimento sul reato continuato deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva: se il giudice ha valorizzato l'estemporaneità di uno dei fatti come indice dell'assenza di un disegno unitario, la sola contestazione dell'ordine cronologico degli episodi è irrilevante se non spiega perché ciò smentirebbe la mancanza di programmazione comune.
  • L'eventuale mancata notifica di un provvedimento è sanata quando la parte propone impugnazione con il ministero di un difensore munito di procura speciale, se la legge consente che l'atto di impugnazione sia compiuto dal difensore.
  • Il ricorso per cassazione, nei casi richiamati dalla decisione, è atto che può essere validamente proposto dal difensore; la deduzione di vizi relativi alla notificazione perde rilievo se l'impugnazione è stata comunque ritualmente introdotta.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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