Cassazione Penale, Sentenza n. 15095/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di estorsione aggravata e concorso in associazione di tipo mafioso (artt. 110, 81 c., 629 e 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) omessa autonoma valutazione del Tribunale rispetto alla richiesta del P.M.; 2) insufficienza e vizio della motivazione circa i gravi indizi, basati soprattutto su una intercettazione del 24/10/2019 e sulla mancata verifica della presenza e identificazione dell'indagato; 3) mancata considerazione del decorso del tempo e delle condizioni personali (incensuratezza, età, professione) che escluderebbero le esigenze cautelari e il pericolo di recidiva; 4) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi 1, 2 e 4 ritenendoli infondati: ha confermato che dalle intercettazioni e dagli atti emergono la partecipazione di Pugliese agli incontri relativi alla ripartizione del denaro e il suo ruolo di garante nella consegna, nonché la rilevanza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 (anche per effetto del contesto territoriale). Tuttavia ha accolto il terzo motivo in parte: ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale circa la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari rispetto ai fatti risalenti all'ottobre 2019, specialmente alla luce dell'incensuratezza e del tempo intercorso. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e il fascicolo è rinviato per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: il ricorso e l'ordinanza valutano la partecipazione concorrente di Pugliese agli eventi estorsivi.
art. 81, comma (cod. pen.)
Determinazione della pena per il reato commesso con violazione di norme, citata nella ricostruzione del quadro criminoso.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: il capo d'imputazione riguarda la costrizione della vittima a versare denaro, oggetto della misurazione cautelare.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per delitti commessi con metodo mafioso o a vantaggio di organizzazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'agevolazione della locale di Zungri e il contesto territoriale consentono di applicare l'aggravante anche se l'uso del metodo mafioso è implicito.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifiche ipotesi: la Corte ricorda che, con il decorso del tempo, il giudice deve motivare puntualmente la persistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- La mera genericità dell'eccezione difensiva non basta in cassazione: chi denuncia omissioni nella motivazione deve indicare specificamente quali punti mancano e allegare il provvedimento impugnato e la richiesta del P.M.
- Un'intercettazione può costituire elemento decisivo per ravvisare gravi indizi se inserita in un quadro probatorio coerente e supportata da altre risultanze; tuttavia la mancata identificazione puntuale degli interlocutori può essere contestata e va valutata caso per caso.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può essere riconosciuta anche quando l'uso del "metodo mafioso" è implicito, se l'azione favorisce un'organizzazione mafiosa radicata nel territorio.
- Quando i fatti contestati sono datati, il giudice deve motivare specificamente la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari: il decorso del tempo può ridurre la necessità della misura, specialmente per soggetti incensurati o con situazione personale stabile.
- La condizione personale dell'indagato (incensuratezza, età, domicilio, lavoro) è rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari e può indurre la revoca o la mitigazione della misura se non sussistono elementi concreti di pericolosità attuale.
- La cassazione può disporre l'annullamento limitato di un provvedimento (ad esempio solo sulle esigenze cautelari) e rinviare per nuovo giudizio, indicando i criteri che il giudice del rinvio deve seguire.
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