Sentenza n. 152/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell’atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. -OMISSIS- datato 30 maggio 2024, con cui il Comune di Milano ha intimato al sig. -OMISSIS- di pagare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, la somma Euro 46.810,20 a titolo urbanizzazioni primarie, urbanizzazioni secondarie, sanzioni ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001, monetizzazione standard per cambio d’uso richiesto da persone fisiche, interessi legali e spese di notifica, in relazione all’intervento edilizio di recupero dei seminterrati realizzato in via -OMISSIS- in Milano.; dell’avviso n. 67223 del 18 aprile 2023. di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo del 30 maggio 2024, limitatamente alla monetizzazione degli standard urbanistici, e avviso del 18 aprile 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, limitatamente alla somma di euro 41.267,44 richiesta a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici, l'atto con cui il Comune di Milano ha intimato il pagamento complessivo di euro 46.810,20 in relazione al recupero abitativo di locali seminterrati realizzato mediante SCIA. Ha sostenuto che la monetizzazione standard non fosse dovuta. Il Comune ha eccepito la tardività della contestazione, e il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'inammissibilità del ricorso. La questione decisiva concerneva la natura autoritativa della richiesta di cessione delle aree standard o del versamento sostitutivo e la conseguente necessità di impugnare tempestivamente il titolo edilizio o il primo atto con cui l'amministrazione ha avanzato tale pretesa. Nel caso concreto, il primo atto impositivo era l'avviso del 18 aprile 2023, notificato per compiuta giacenza il 10 maggio 2023; il ricorso è stato invece proposto tempestivamente soltanto contro il successivo atto del 30 maggio 2024, avente funzione esecutiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, mentre la richiesta di contributo di costruzione ha natura paritetica, la richiesta di cessione di aree standard o del relativo versamento sostitutivo costituisce esercizio di potere autoritativo, poiché l'obbligo di cessione previsto dall'art. 12, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è requisito di validità del titolo edilizio e ne condivide la natura. La pretesa avrebbe quindi dovuto essere contestata mediante tempestiva impugnazione del titolo edilizio o del primo provvedimento con cui era stata richiesta la monetizzazione. Poiché tale primo atto era stato notificato il 10 maggio 2023 e non era stato tempestivamente impugnato, il successivo atto esecutivo non era idoneo a riaprire i termini di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
L'obbligo di cessione delle aree standard costituisce requisito di validità del titolo edilizio; la relativa previsione, così come la monetizzazione sostitutiva, partecipa quindi della natura autoritativa del titolo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, qui relativa all'inammissibilità del ricorso.
art. 140 c.p.c.
Richiamato in relazione alla notificazione dell'avviso del 18 aprile 2023 per compiuta giacenza.
art. 8 l. n. 890/1982
Richiamato insieme all'art. 140 c.p.c. per la notificazione dell'avviso mediante compiuta giacenza.
Massime di principio
- La richiesta di cessione di aree standard o del versamento sostitutivo mediante monetizzazione, quando funzionale alla realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate a un intervento edilizio, costituisce espressione di potere autoritativo e non si colloca su un piano meramente paritetico.
- Poiché l'obbligo di cessione delle aree standard costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, requisito di validità del titolo edilizio, la relativa previsione è parte integrante del titolo e ne condivide la natura autoritativa.
- La contestazione della richiesta di cessione delle aree standard o della monetizzazione sostitutiva deve essere proposta tempestivamente contro il titolo edilizio o contro il primo provvedimento con cui l'amministrazione formula la pretesa; il successivo atto di riscossione avente funzione esecutiva non riapre i termini per impugnare la pretesa sostanziale.
- La richiesta di contributo di costruzione, diversamente dalla richiesta di cessione o monetizzazione degli standard urbanistici, ha natura paritetica e opera nell'ambito del rapporto obbligatorio instaurato tra amministrazione e contribuente a seguito del rilascio del titolo edilizio.
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