Circolare numero 36 del 07-03-2022
Con la circolare n. 38/2017, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 76/2016, sono state fornite le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte. Con la presente circolare si forniscono nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei suddetti benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative per il riconoscimento dei permessi di cui all'art.33, comma 3 della legge 104/1992 e del congedo straordinario ex art.42, comma 5 del D.lgs.151/2001, estendendo il rapporto di affinità anche alle parti di unione civile rispetto ai parenti dellaltra parte, in conformità al principio antidiscriminatorio europeo. Precisa inoltre che la convivenza di fatto non genera affinità, indica l'obbligo di riesame delle istanze non concluse e fornisce istruzioni contabili con codici aggiornati.
Istruzioni su permessi legge 104 e congedo straordinario per parti di unione civile e parenti
Punti principali
Premessa normativa e quadro precedente
Richiama i diritti previsti dall'art.33 comma 3 della legge 104/1992 (tre giorni mensili retribuiti) e dall'art.42 comma 5 del D.lgs.151/2001 (congedo straordinario), le modifiche introdotte dalla legge 76/2016 e la pronuncia della Corte costituzionale n.213/2016, nonché le istruzioni preliminari fornite dalla circolare n.38/2017.
Quadro normativo e obbligo antidiscriminatorio
Sottolinea che la legge sulle unioni civili estende lapplicazione delle norme che richiamano il termine coniuge alle parti di unione civile; pur non richiamando espressamente lart.78 c.c. (affinità), il principio europeo di divieto di discriminazione per orientamento sessuale impone di evitare disparità di trattamento rispetto ai coniugi.
Permessi ex art.33 comma 3 legge 104/1992
Stabilisce che l'unito civilmente può fruire dei tre giorni mensili non solo per assistere la parte dellunione ma anche per assistere i parenti dellaltra parte, riconoscendo l'affinità; i parenti dell'unito civilmente possono assistere l'altra parte. La convivenza di fatto rimane limitata al solo assistenza al convivente. Si ribadisce il principio del referente unico, le modalità di accertamento della qualifica e lobbligo di riesame delle istanze non definitive.
Congedo straordinario ex art.42 comma 5 D.lgs.151/2001
L'unito civilmente è equiparato al coniuge nella priorita per l'accesso al congedo straordinario; per analogia si riconosce il diritto anche quando lassistenza riguarda i parenti dellunito, entro il limite di affinità previsto (fino al terzo grado) e con requisito di convivenza. Il convivente di fatto non acquisisce diritto al congedo in favore dei parenti dellaltro.
Riesame delle posizioni aperte
Le strutture territoriali devono riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pendenti relative a rapporti non esauriti alla luce dei chiarimenti forniti, ossia quei casi non definiti da sentenza passata in giudicato o da prescrizione.
Istruzioni contabili e codici aggiornati
Vengono indicati i conti rinominati per le rilevazioni: GAT30188 per indennità art.33, GAT30190 per indennità art.42, GAT10118 per il debito di erogazione diretta; le indennità sono soggette a tassazione corrente imputata al conto GPA27009; istruzioni su riaccrediti GPA55180, chiusura conto GPA10031 e conti di recupero GAT24188 e GAT24190 con codice bilancio 01147. I rapporti finanziari con lo Stato sono gestiti dalla Direzione generale.
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