Circolare numero 38 del 08-03-2022
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative sull'applicazione delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n.234 agli articoli 14, 22 e 23 del decreto‑legge n.4/2019: in particolare fissa per l'anno 2022 i requisiti per la pensione anticipata in 64 anni di età e 38 anni di contribuzione; coordina la disciplina con le regole precedenti della quota 100; disciplina decorrenza pensione, effetti dei riscatti, accesso per titolari di assegno ordinario di invalidità, assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e termini di pagamento TFS/TFR nonché l'accesso all'anticipo finanziario.
Istruzioni per l'applicazione delle modifiche ai requisiti della pensione anticipata introdotte dalla legge n.234/2021 (anno 2022)
Punti principali
Premessa
Illustrazione della modifica normativa (legge n.234/2021) che integra e coordina la disciplina della pensione 'quota 100' per applicarla ai nuovi requisiti da maturare entro il 2022; rinvio alle circolari e messaggi precedenti per quanto non diversamente disciplinato.
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
Per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2022 il requisito è fissato in 64 anni di età e 38 anni di contribuzione; il diritto maturato entro il 2022 può essere esercitato anche successivamente. Restano in vigore le regole su cumulo tra gestioni INPS, divieto di cumulo con redditi da lavoro (salvo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro), esclusioni per personale militare e similari e disciplina specifica per Scuola/AFAM.
Decorrenza del trattamento pensionistico
Decorrenze differenziate: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per lavoratori privati e autonomi (con alcune differenze per gestione liquidante), 6 mesi per dipendenti pubblici; per Scuola/AFAM si applicano disposizioni specifiche di legge.
Maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto
I periodi riscattati si considerano temporaneamente collocati come se acquisiti in epoca utile; è valutabile tutta la contribuzione versata o accreditata purché i requisiti siano perfezionati entro il periodo sperimentale previsto (2019-2021 per quota 100 o entro il 2022 per la disciplina modificata). È ammessa la fruizione di istituti che consentono la maturazione dei requisiti entro il periodo di riferimento anche se la domanda o il pagamento avvengono successivamente.
Accesso per titolari di assegno ordinario di invalidità
L'assegno ordinario di invalidità non può essere trasformato automaticamente in pensione anticipata; tuttavia i soggetti che avevano maturato i requisiti prima o durante la titolarità dell'assegno possono ottenere la pensione anticipata a domanda, subordinatamente alla cessazione dell'assegno per mancata conferma o a seguito di revisione sanitaria.
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà
È possibile finalizzare l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà al perfezionamento entro il 31/12/2022 dei requisiti 64/38; concessione subordinata ad accordi collettivi aziendali o territoriali con assunzioni sostitutive, depositati entro 30 giorni. L'assegno è erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto, non può essere erogato oltre il 31/03/2023 e spetta solo dai Fondi con previsione normativa di assegni straordinari; rimangono i limiti di cumulabilità dei redditi previsti.
Termini di pagamento TFS/TFR e anticipo finanziario
Per i pubblici dipendenti interessati la decorrenza del termine di pagamento del TFS/TFR non è la data di collocamento a riposo ma la data in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione; il pagamento è differito 12 mesi dal raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia o 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata (con possibilità di riduzione a 12 mesi se nel frattempo si raggiunge l'età di vecchiaia). Dopo tali termini si aggiungono 3 mesi per l'istruttoria INPS. Rimane ferma la possibilità di accesso all'anticipo finanziario TFS/TFR secondo le modalità già previste.
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