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Ordinanza

Ordinanza n. 8659/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’Ordinanza Ministeriale supplenze n. 27 del 16 febbraio 2026 (All.1) nella parte in cui così recita: “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina». Così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina. - di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti dal quale possa scaturire pregiudizio per gli odierni ricorrenti. nonche’ per la condanna - dell’amministrazione resistente ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2026/2028 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile, anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

Giustizia amministrativa202604686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale supplenze n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui limita la valutabilità integrale del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato al servizio prestato in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la disposizione dell'Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione di 12 punti nelle GPS per il biennio 2026/2028 anche per i servizi prestati non in costanza di nomina. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo: le posizioni dei ricorrenti risultano eterogenee sia perché riferite a diverse graduatorie provinciali, sia per la diversa natura dei servizi svolti. Dalla documentazione emergerebbe infatti che alcuni hanno prestato il servizio militare di leva obbligatorio, mentre altri hanno svolto servizio civile nazionale o universale su base volontaria. Tale diversità potrebbe determinare un conflitto di interessi, poiché l'Ordinanza n. 27/2026 menziona il servizio militare di leva e quello sostitutivo assimilato per legge, ma non il servizio civile nazionale o universale, a differenza della precedente Ordinanza n. 88/2024. Il Collegio ha quindi assegnato alle parti un termine per memorie limitato alla questione dell'eventuale inammissibilità del ricorso collettivo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla legittimità della disposizione ministeriale né sulla domanda cautelare o sulla richiesta di attribuzione dei 12 punti. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito dell'amministrazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e deposito della prova della notifica nei successivi 5 giorni. Entrambi i termini sono stati qualificati come perentori, con improcedibilità in caso di inosservanza. Il Collegio ha inoltre assegnato ai ricorrenti e all'amministrazione 20 giorni per depositare memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni e possibile conflitto di interessi. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio lo richiama quale base processuale per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso collettivo.

  • art. 99 c.p.a.

    Non citato nel testo; nessuna interpretazione.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo è esposto all'inammissibilità quando le posizioni dei ricorrenti sono eterogenee quanto ai provvedimenti o graduatorie di riferimento, ai presupposti sostanziali della pretesa o alla natura dei servizi fatti valere, soprattutto se tale eterogeneità può determinare un conflitto di interessi tra i ricorrenti.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile causa di inammissibilità del ricorso collettivo, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie sulla specifica questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Nelle controversie relative alla formazione di graduatorie amministrative, l'integrazione del contraddittorio può essere disposta nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura quando l'esito del ricorso può incidere sulle rispettive posizioni.
  • Quando il giudice autorizza la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, il termine per effettuare la notificazione e quello successivo per depositare la prova dell'avvenuta notifica possono essere qualificati come perentori; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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