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Ordinanza

Ordinanza n. 8778/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto Direttoriale prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa ai Programmi presentati a valere sull''avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022; - del verbale unico della Commissione di valutazione dei programmi di filiera, V bando, prot. n. 340824 del 30 giugno 2023; - in parte qua dell'Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022; - della griglia di valutazione del programma n. 65 “FILIERA VERTICALE” presentato dall'omonimo ATI; - in parte qua e ove occorra della Decreto Direttoriale prot. n. 621652 del 5 dicembre 2022 di nomina della Commissione di valutazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 22 gennaio 2024: del decreto Direttoriale prot n. 0633056 del 15 novembre 2023, pubblicato il 12 gennaio 2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa ai Programmi presentati a valere sull''avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 marzo 2024: dei seguenti atti presupposti/istruttori al decreto Direttoriale prot n. 0633056 del 15 novembre 2023 prima non conosciuti: - verbale n. 1 RIESAME della Commissione del 19 luglio 2023 (conosciuto solo per estremi e non osteso dal Ministero nonostante l'ordinanza n. 571/2024 di codesto Ecc.mo Tribunale); - tutti gli allegati al verbale n. 2 del 19 ottobre 2023 della Commissione di valutazione (atti ancora oggi non conosciuti); - le schede valutative del programma FILIERA VERTICALE asseritamente predisposte dopo la presentazione dell'istanza di riesame del 14 luglio 2023 (doc. 21); - ove occorra, della nota di trasmissione prot. n. 375538 del 18 luglio 2023 inviata dall''Ufficio PQA III del Ministero con la quale sono state trasmesse alla Commissione n. 230 istanze di riesame della graduatoria provvisoria (atti ancora oggi non conosciuti); - ove occorra, delle note di trasmissione della Direzione Generale tramite l'Ufficio PQA III del MASAF alla Commissione: prot. n. 410434 del 4 agosto 2023, prot. n. 415343 del 9 agosto 2023, prot. n. 419332 del 14 agosto 2023, prot. 472881 del 12 settembre 2023, prot. n. 494437 del 19 settembre 2023, prot. n. 498493 del 20 settembre 2023, prot. n. 516528 del 25 settembre 2023, prot. n. 547277 del 4 ottobre 2023 (atti ancora oggi non conosciuti); - ove esistenti, dei verbali della Commissione che si è riunita nelle date del 4, 5, 11, e 13 settembre 2023, nonché 2, 5, 10 e 16 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202312944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provvisoria e definitiva dei programmi di filiera finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico, con relativi atti di valutazione e istruttori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Ministero ha approvato la graduatoria provvisoria e, successivamente, quella definitiva relativa ai programmi presentati in risposta a un avviso pubblico per il finanziamento di programmi di filiera. Sono stati contestati anche il verbale unico della Commissione di valutazione, l'avviso pubblico in parte qua, la griglia di valutazione applicata al programma presentato dall'ATI, nonché l'atto di nomina della Commissione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto di approvazione della graduatoria definitiva e ulteriori atti presupposti e istruttori, tra cui verbali, allegati, schede valutative e note di trasmissione delle istanze di riesame. All'udienza pubblica le parti hanno chiesto il rinvio della decisione, rappresentando che il procedimento di finanziamento era ancora in corso e che erano in svolgimento gli adempimenti istruttori e i conseguenti provvedimenti. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito né in rito né nel merito le domande di annullamento. Preso atto che il procedimento di finanziamento è proseguito e che sono in corso gli adempimenti istruttori e i relativi provvedimenti, ha ritenuto sussistenti speciali ed eccezionali circostanze idonee a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La causa è stata quindi rinviata all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    speciali ed eccezionali circostanze

    Consente al collegio di disporre il rinvio della trattazione della causa a una successiva udienza pubblica quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze; nel caso concreto tali circostanze sono state ravvisate nella prosecuzione del procedimento di finanziamento e negli adempimenti istruttori ancora in corso.

Massime di principio

  • La prosecuzione del procedimento amministrativo oggetto di impugnazione e la pendenza di adempimenti istruttori e di provvedimenti conseguenti possono integrare speciali ed eccezionali circostanze idonee a giustificare il rinvio della trattazione a una successiva udienza pubblica ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
  • Quando dispone il rinvio della trattazione per la pendenza del procedimento amministrativo, il giudice può riservare ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, senza definire la domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici

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