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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03563/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione di merito. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato la mancata concessione delle attenuanti generiche, dall'altro l'applicazione della recidiva. Secondo la Corte, tali doglianze erano formulate in modo assolutamente generico, limitandosi a prospettare una diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore senza confrontarsi criticamente con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, che avevano valorizzato la gravità della condotta e la pericolosità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o di riproposizione di una diversa valutazione del fatto è generica e inammissibile.
  • Le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva non possono risolversi in una contestazione apodittica della severità del trattamento sanzionatorio, ma devono indicare puntualmente gli errori argomentativi commessi dai giudici di merito.
  • La presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, è elemento valorizzabile dal giudice di merito nel giudizio su pericolosità e trattamento sanzionatorio, e la sua sottovalutazione non può essere dedotta in cassazione senza un effettivo confronto con la motivazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, oltre alle conseguenze economiche, l'applicazione della sanzione processuale prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa ricorrenza di cause ostative non indicate nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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