Cassazione Penale, Sentenza n. 24235/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che, presentatosi presso una caserma dei carabinieri per adempiere all’obbligo di presentazione, pretendeva di essere ricevuto immediatamente per le formalità di firma, rivolgendo ai militari frasi di contenuto minaccioso. Il Tribunale aveva ritenuto configurabile il reato originariamente contestato di cui all’art. 336 c.p.; la Corte di appello, invece, in riforma, ha riqualificato il fatto come minaccia aggravata ex artt. 612 e 61, comma 1, n. 10, c.p. e ha dichiarato l’improcedibilità per difetto di querela. Il Procuratore generale ha ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che, sulla base della ricostruzione fattuale già acquisita, le minacce erano dirette a incidere sull’attività istituzionale dei militari e quindi integravano il delitto di cui all’art. 336 c.p.; ha inoltre censurato l’argomento della Corte territoriale fondato sulla mancata prova di una fila o di un turno di attesa, ritenendo tali elementi non necessari ai fini della tipicità. In via subordinata, ha prospettato che, ove la Corte d’appello avesse ritenuto decisiva tale lacuna probatoria, avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori officiosi ex artt. 603 e 441, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto erronea e contraddittoria la motivazione della Corte di appello, perché ha indebitamente subordinato la configurabilità dell’art. 336 c.p. alla prova di un concreto turbamento dell’ordine interno o della priorità di altri presenti, elementi non richiesti dalla fattispecie. La Cassazione ha ribadito che il delitto di cui all’art. 336 c.p. è reato di mera condotta, in cui rileva la minaccia o violenza finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto del suo ufficio, non la prova di un effettivo blocco dell’attività o di uno specifico servizio. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio, affinché verifichi se l’atto coattivamente preteso fosse contrario ai doveri d’ufficio oppure conforme agli stessi, ai fini della corretta sussunzione del fatto.
Norme richiamate
"costringere un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del suo ufficio"
Il reato è configurato come fattispecie di mera condotta: l’atto contrario ai doveri d’ufficio non è elemento oggettivo, ma attiene al dolo specifico; è sufficiente che la minaccia sia finalizzata a imporre al pubblico agente un comportamento contrario ai doveri o l’omissione di un atto dovuto, senza che occorra la realizzazione o la specifica individuazione dell’atto.
Richiamato dalla Corte di appello per la riqualificazione del fatto come minaccia aggravata e quindi per l’affermazione dell’improcedibilità per difetto di querela.
Aggravante richiamata in sede di riqualificazione del fatto come minaccia aggravata rivolta a pubblico ufficiale.
Invocato dal ricorrente come norma che avrebbe potuto fondare l’esercizio dei poteri istruttori in appello per colmare la ritenuta lacuna probatoria.
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore base per l’attivazione di poteri istruttori officiosi nel giudizio abbreviato in appello.
Massime di principio
- Nel delitto di cui all’art. 336 c.p. non è necessario che l’atto d’ufficio specificamente preteso sia già compiuto o sia stato concretamente impedito: è sufficiente che la minaccia o violenza sia finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri.
- L’elemento decisivo ai fini della tipicità dell’art. 336 c.p. è la finalizzazione coercitiva della condotta verso l’attività istituzionale del pubblico agente; non occorre la prova di un effettivo turbamento dell’ordine del servizio o di un pregiudizio alla priorità di altri utenti.
- La minaccia va apprezzata con giudizio ex ante, tenendo conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui viene proferita; l’eventuale impossibilità di realizzare il male minacciato non esclude il reato, salvo che elimini ogni serietà intimidatoria.
- Nel reato di cui all’art. 336 c.p. il disvalore è centrato sulla compressione della libertà di determinazione del pubblico ufficiale e non sulla lesione della legalità dell’atto in sé; la condotta può consistere anche in coazione indiretta idonea a turbare l’esercizio delle funzioni pubbliche.
- In sede di giudizio di rinvio, il giudice deve verificare in fatto se l’atto coattivamente preteso sia contrario ai doveri d’ufficio oppure conforme agli stessi, per la corretta sussunzione della condotta nella fattispecie penale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24103/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24149/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24152/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →