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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, della determina prefettizia n.3102 del 13 ottobre 2025, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo.

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determina prefettizia n. 3102 del 13 ottobre 2025, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata anche alla luce del riscontro istruttorio fornito dall'Amministrazione in esecuzione di una precedente ordinanza del Tribunale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione. In particolare, ha considerato adeguato e congruo il riscontro istruttorio fornito dall'Amministrazione alla precedente ordinanza n. 6 del 2026 del Tribunale. Non sono quindi emersi, nella fase cautelare, elementi sufficienti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per difetto dei relativi presupposti.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla disciplina processuale della fase cautelare.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando, sulla base degli atti disponibili, non risultino integrati i presupposti cautelari richiesti dall'art. 55 c.p.a.
  • In sede cautelare, il giudice può valorizzare il riscontro istruttorio fornito dall'amministrazione in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria e ritenuto adeguato e congruo, escludendo per tale ragione la necessità di sospendere l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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