Ordinanza n. 30/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, della determina prefettizia n.3102 del 13 ottobre 2025, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determina prefettizia n. 3102 del 13 ottobre 2025, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata anche alla luce del riscontro istruttorio fornito dall'Amministrazione in esecuzione di una precedente ordinanza del Tribunale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione. In particolare, ha considerato adeguato e congruo il riscontro istruttorio fornito dall'Amministrazione alla precedente ordinanza n. 6 del 2026 del Tribunale. Non sono quindi emersi, nella fase cautelare, elementi sufficienti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per difetto dei relativi presupposti.
art. 57 c.p.a.
Richiamato in relazione alla disciplina processuale della fase cautelare.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando, sulla base degli atti disponibili, non risultino integrati i presupposti cautelari richiesti dall'art. 55 c.p.a.
- In sede cautelare, il giudice può valorizzare il riscontro istruttorio fornito dall'amministrazione in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria e ritenuto adeguato e congruo, escludendo per tale ragione la necessità di sospendere l'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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