Cassazione Penale, Sentenza n. 03581/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (17/06/2025) che, in accoglimento dell'appello del Procuratore, aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Lo Scrugli deduceva violazione e/o erronea applicazione degli artt. 125, 274, 275, 276 e 299 c.p.p., nonché carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai fatti sopravvenuti ritenuti a fondamento dell'aggravamento (in particolare: la condanna in primo grado a 16 anni e il danneggiamento dell'auto del difensore, che il ricorrente qualificava come scatto d'ira già valutato e superato dal giudice della cautela). Sosteneva altresì la violazione del giudicato cautelare e che la condanna era, in realtà, una riqualificazione favorevole (declassamento in melius) del fatto originario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Richiamando la sentenza di annullamento precedente, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha preso in considerazione congiuntamente: (i) la condanna in primo grado alla pena elevata (16 anni) e (ii) il comportamento tenuto da Scrugli durante la misura cautelare (il danneggiamento dell'autovettura), che il Tribunale ha qualificato come atto con chiari contenuti intimidatori e connotato da logiche mafiose, valorizzandolo come elemento sintomatico del pericolo di recidiva. Il motivo che il danneggiamento sarebbe stato solo uno scatto d'ira è stato ritenuto meramente assertivo e non convincente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Citati dal ricorrente come norme la cui inosservanza si deduceva; la Corte ha ritenuto che la valutazione del pericolo di recidiva e l'aggravamento siano stati eseguiti nel rispetto delle regole di procedura e motivazione richiamate dalla giurisprudenza.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni relative alla istruttoria o alla motivazione concernente la misura cautelare.
art. 275 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha implicitamente ritenuto che i criteri per l'adozione e la rivalutazione delle misure cautelari siano stati rispettati.
art. 276 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente; la decisione impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata rispetto ai presupposti indicati dall'articolo per l'aggravamento della misura.
art. 299 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a violazioni procedurali previste da tale norma in relazione alla decisione del Tribunale.
art. 616 c.p.p.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, essendo il ricorso dichiarato manifestamente infondato.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza (esecuzione delle statuizioni economiche e formali).
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità: non essendo ravvisabile colpa grave nell'aver proposto il ricorso, la Corte ha comunque disposto il versamento in via equitativa di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La pronuncia di condanna in primo grado con pena elevata può costituire elemento rilevante per l'aggravamento di una misura cautelare già in atto se valutata congiuntamente ad altri elementi specifici sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva.
- Comportamenti tenuti durante l'esecuzione di una misura cautelare (es. atti intimidatori o di efferata violenza) possono essere valutati come indici di logiche mafiose e di pericolosità, anche quando il soggetto non sia stato ritenuto formalmente associato con affectio societatis.
- La mera affermazione difensiva che un gesto sia stato 'uno scatto d'ira' è spesso insufficiente a escludere la valenza intimidatoria del fatto: il giudice valuta modalità, finalità e contesto del gesto.
- Il giudicato cautelare formato in precedenti decisioni non impedisce automaticamente una nuova rivalutazione della misura se sopravvengono elementi nuovi o se la Corte di legittimità ha disposto il rinvio per un nuovo esame.
- La motivazione del tribunale deve collegare i nuovi elementi (es. condanna in primo grado) ai fatti preesistenti per giustificare l'aggravamento; una motivazione articolata e congrua rende il ricorso per cassazione difficilmente ammissibile.
- Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e, in via equitativa, ammenda; pertanto occorre valutare con attenzione la fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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