Cassazione Civile, Ordinanza n. 08524/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della maggiore IRES versata per più annualità, invocando agevolazioni fiscali e ottenendo inizialmente l’accoglimento in sede tributaria. In fase di ottemperanza, dopo che l’Ufficio aveva eseguito dei pagamenti, la società sosteneva che il calcolo degli interessi fosse incompleto e chiedeva il residuo pagamento di euro 2.695,41. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’ottemperanza e nominava un commissario ad acta. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere dal semestre successivo alla presentazione delle dichiarazioni integrative e non dal secondo semestre successivo al versamento. Resisteva la società contribuente con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nei rimborsi d’imposte, gli interessi dovuti dall’Erario per la ritardata restituzione seguono la disciplina dei rimborsi semestrali: maturano alla fine di ciascun semestre, escluso il primo, a decorrere dalla data del versamento indebito e fino all’ordinativo di pagamento, con applicazione del tasso legale vigente alla scadenza di ciascun semestre. Ha quindi escluso che il dies a quo possa essere la data della domanda di rimborso o della dichiarazione integrativa, confermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato tali principi. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite in favore della contribuente.
Norme richiamate
art. 44, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Gli interessi sui rimborsi d’imposta seguono la disciplina dei rimborsi semestrali e decorrono dal versamento dell’indebito fino all’ordinativo di pagamento, con maturazione alla fine di ogni semestre, escluso il primo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato insieme all’art. 44 come base della disciplina dei rimborsi semestrali e della decorrenza degli interessi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 70, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata nel giudizio di ottemperanza della decisione tributaria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicazione perché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rimborsi di imposta gli interessi per ritardata restituzione non decorrono dalla domanda di rimborso, ma dalla data del versamento indebito.
- La disciplina degli interessi sui rimborsi erariali segue un meccanismo semestrale: gli interessi maturano al compimento di ciascun semestre, escluso il primo, fino all’ordinativo di pagamento.
- Il tasso di interesse applicabile è quello legale vigente alla scadenza di ciascun semestre.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è infondata quando la decisione impugnata abbia correttamente applicato il criterio normativo di decorrenza degli interessi sui rimborsi fiscali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08494/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08498/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08500/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08504/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08511/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08512/2026 del 06/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →