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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12968/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una docente di scuola dell'infanzia, dipendente a tempo indeterminato, era stata collocata a riposo con decorrenza 1 settembre 2014, ma successivamente veniva richiamata in servizio con atto del 1 ottobre 2014. A ciò seguivano una comunicazione INPS di rigetto della domanda di pensionamento e un successivo provvedimento dell'Ufficio scolastico provinciale di rettifica del calcolo delle settimane utili alla quiescenza. La lavoratrice agiva in giudizio chiedendo l'accertamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'Amministrazione e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo che il ritardo fosse dipeso dall'ente erogatore della pensione, con efficienza causale predominante, e che il tema del concorso di colpa fosse ormai coperto da giudicato in quanto non specificamente censurato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione sia alla responsabilità del Ministero per l'errato collocamento a riposo sia al concorso di colpa; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse esaminato le censure proposte; 3) nullità per difetto assoluto di motivazione, sostenendo in sostanza che la sentenza non consentisse di comprendere il percorso argomentativo seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, era effettivamente percepibile e adeguata sia sulla responsabilità dell'Amministrazione sia sul concorso di colpa; ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva preso in esame i motivi d'appello e li aveva disattesi con motivazione, anche richiamando l'onere del creditore di cooperare per evitare l'aggravamento del danno; ha respinto il terzo motivo rilevando che, esclusa la motivazione apparente, non poteva parlarsi di difetto assoluto di motivazione e che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali o per omessa pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento è comunque comprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito si sia effettivamente pronunciato sul motivo, anche se con argomentazione ritenuta errata dalla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non rende percepibile la ratio decidendi; non lo è se, anche in forma sintetica, espone un percorso argomentativo comprensibile e controllabile.
  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello abbia esaminato il motivo di gravame e lo abbia respinto: la censura della parte può riguardare l'erroneità della decisione, ma non trasforma la pronuncia resa in una mancata pronuncia.
  • Il difetto assoluto di motivazione non è configurabile se la sentenza contiene argomentazioni, ancorché brevi, idonee a sostenere la decisione; in tale ipotesi la critica che attacca il merito degli apprezzamenti di fatto è inammissibile in cassazione.
  • In tema di risarcimento del danno, il creditore ha un dovere di cooperazione per evitare l'aggravamento del pregiudizio; la mancata censura in appello di una statuizione di primo grado su tale profilo può determinare la stabilizzazione della decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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