Ordinanza n. 644/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento i) del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale dei servizi di vigilanza n. 73/SAA/2024 del 26.9.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5.10.2024, recante lo “scioglimento d’ufficio della «Venere società cooperativa in liquidazione», in Triuggio e la nomina del commissario liquidatore”, ai sensi degli artt. 12, co. 1 e 3 del D.lgs. n. 220/2002 e 2545-septiesdecies c.c.; ii) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi il parere, allo stato non noto, espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 10.7.2024 e tutti i verbali propedeutici all’emanazione del suddetto decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di scioglimento d’ufficio della società cooperativa e nomina del commissario liquidatore
Esito
La controversia
La società cooperativa in liquidazione e tre persone fisiche hanno impugnato il decreto direttoriale con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento d’ufficio della cooperativa e nominato il commissario liquidatore, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. n. 220/2002 e 2545-septiesdecies c.c. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, inclusi il parere del Comitato Centrale per le Cooperative e i verbali propedeutici, non conosciuti nel loro contenuto. Una precedente domanda cautelare era stata respinta con ordinanza collegiale, rilevando l’assenza, a un primo esame, di apprezzabili profili di fumus boni iuris. L’ordinanza in esame non decide i motivi di legittimità dedotti contro il decreto, ma rileva che, dopo il dicembre 2024, non risultano depositati ulteriori atti o documenti e che occorre verificare se permanga l’interesse alla decisione nel merito. Il TAR ha quindi richiesto alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare l’eventuale necessità di attività istruttoria. Al Ministero è stato richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della permanenza dell’interesse o dell’esito del giudizio.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, senza definire il giudizio e senza pronunciarsi sull’illegittimità del decreto di scioglimento. La parte ricorrente deve depositare, entro il 14 luglio 2026 e tramite PAT, una memoria motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione, aggiornando la vicenda e indicando eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie. Il Ministero deve fornire, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati, in particolare sugli eventuali fatti, atti o provvedimenti sopravvenuti incidenti sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 220/2002
Norme indicate quale base giuridica del decreto ministeriale di scioglimento d’ufficio della cooperativa.
art. 2545-septiesdecies c.c.
Norma indicata quale ulteriore fondamento del provvedimento di scioglimento d’ufficio e nomina del commissario liquidatore.
art. 63 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di trarre conseguenze processuali dall’inerzia della parte rispetto agli incombenti richiesti.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all’attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte e, in caso di inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse, di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata ottemperanza può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora calendarizzata per la decisione di merito e di un fascicolo processuale privo di aggiornamenti, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori finalizzati a verificare la permanenza dell’interesse e chiedere sia al ricorrente sia all’amministrazione chiarimenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può riguardare non solo la dichiarazione della parte ricorrente, ma anche l’aggiornamento della vicenda controversa e l’individuazione di eventuali sopravvenienze idonee a incidere sull’utilità concreta della pronuncia di merito.
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