Sentenza n. 4234/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 814/2025 emessa in data 19 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza n. 814/2025 del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza n. 814/2025 del Tribunale di Milano, emessa il 19 febbraio 2025, aveva riconosciuto il suo diritto a euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Non avendo l’Amministrazione spontaneamente eseguito la decisione, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che l’inadempimento del Ministero non era contestato, che la sentenza da eseguire era passata in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria e che era stata notificata al Ministero il 21 febbraio 2025. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni per l’ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Decorso inutilmente il termine, il Commissario ad acta nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza interverrà su istanza del creditore e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo complessivamente ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al Commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La disposizione è applicabile in presenza dei presupposti dell’ottemperanza indicati dal TAR, qui riscontrati nel giudicato e nell’inadempimento dell’obbligo di esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR ritiene soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione per procedere all’ottemperanza, considerata la notificazione della sentenza al Ministero e il suo persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando risulta che l’Amministrazione non ha eseguito una pronuncia passata in giudicato e a essa notificata, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine.
- Il Commissario ad acta può essere incaricato di determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato; non è dovuto un compenso se l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.
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