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Sentenza

Sentenza n. 3305/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento 1) del verbale di assemblea del-OMISSIS- con il quale è stato stabilito un importo differenziato in base all’ISEE dell’assegno di cura; 2) delibera del CdA n. -OMISSIS- con il quale si è preso atto del verbale dell’assemblea n.-OMISSIS- e si è approvato lo schema di disciplinare e le fasce di ISEE, 3) circolare 18.4.25 prot. -OMISSIS-: 4) Piano Personalizzato di Assistenza redatto ai sensi del disciplinare prot G. -OMISSIS- che anche si impugna; 5) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente;

Giustizia amministrativa202502296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale assembleare, delibera del Consiglio di amministrazione, circolare e Piano Personalizzato di Assistenza relativi alla determinazione dell’importo dell’assegno di cura mediante fasce ISEE

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato i criteri adottati dal Consorzio per determinare l’importo dell’assegno di cura, ritenendoli difformi dalla disciplina regionale contenuta nella delibera della Giunta regionale della Campania n. 70/2024. Il Consorzio aveva previsto quattro fasce generali di ISEE, cui corrispondevano assegni mensili di 1.000, 800, 600 e 400 euro, allo scopo di assicurare la copertura di tutti i beneficiari in rapporto alle risorse disponibili. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione della delibera regionale e della normativa in materia di assegno di cura, la violazione dell’art. 3 Cost. e l’eccesso di potere per discriminazione delle persone con disabilità, disparità di trattamento e sviamento. In via preliminare, il giudice ha esaminato la giurisdizione, l’ammissibilità del ricorso per tardiva o incompleta notificazione e l’interesse a ricorrere, contestato dal Consorzio in ragione dell’erogazione di un assegno di 800 euro. La ricorrente sosteneva che la disciplina regionale stabilisse 1.000 euro mensili per i disabili gravissimi e 600 euro per i disabili gravi, prevedendo soltanto specifiche decurtazioni e maggiorazioni correlate all’ISEE sociosanitario, alla fruizione di altre prestazioni assistenziali e a determinate condizioni di disabilità gravissima.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, distinguendola da quella ordinaria: spetta al giudice amministrativo la controversia sull’esercizio dei poteri amministrativi di individuazione e verifica delle condizioni per l’erogazione dell’assegno di cura, mentre spetta al giudice ordinario la controversia sulla mancata corresponsione di un assegno già concretamente conformato dall’amministrazione. Ha respinto l’eccezione fondata sull’art. 44 del d.lgs. 286/1998, poiché la domanda non riguardava una condotta discriminatoria in senso tecnico, ma la legittimità dei criteri di distribuzione delle risorse e di formazione della graduatoria. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., rilevando la notificazione iniziale al Consorzio e a una controinteressata e la rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio, resa necessaria anche dall’errata comunicazione dei dati da parte dell’amministrazione. È stato riconosciuto l’interesse a ricorrere, perché l’erogazione di 800 euro non escludeva l’interesse alla maggiore somma di 1.000 euro eventualmente spettante. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La disciplina regionale prevede 1.000 euro mensili per i disabili gravissimi e 600 euro per i disabili gravi, con priorità alla disabilità gravissima e valutazione congiunta del bisogno socio-assistenziale e del bisogno economico. Dopo l’individuazione dei beneficiari, consente specifiche decurtazioni del 40%, e un’ulteriore decurtazione del 10% in caso di concorso di due condizioni, nonché una maggiorazione del 10% per alcune tipologie di disabilità gravissima. Il sistema del Consorzio, fondato su quattro fasce generali di reddito e applicato indistintamente a maggiorenni e minorenni, non rispettava tali criteri e non considerava l’incidenza dell’ISEE sociosanitario ristretto utilizzabile dai maggiorenni, rispetto all’ISEE del nucleo familiare più ampio richiesto per i minori disabili. Ne derivava un vantaggio per i maggiorenni non previsto dalla disciplina regionale e una conseguente illegittimità degli atti impugnati. Gli atti sono stati annullati nei sensi indicati in motivazione, con salvezza delle successive determinazioni dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. Il Consorzio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • delibera G.R.C. n. 70/2024

    1.000,00 euro mensili per i disabili gravissimi e 600,00 euro per i disabili gravi

    La disciplina regionale stabilisce gli importi dell’assegno di cura e i criteri di priorità, decurtazione e maggiorazione, vincolando gli enti competenti nell’elaborazione delle modalità applicative.

  • d.G.R.C. n. 121/2023

    La delibera n. 70/2024 aggiorna il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con la precedente delibera.

  • art. 6, comma 2, d.P.C.M. 159/2013

    Consente, per i maggiorenni disabili gravissimi, il calcolo dell’ISEE sociosanitario ristretto riferito al beneficiario, al coniuge e ai figli; tale elemento deve essere considerato nel sistema di decurtazione dell’assegno.

  • art. 3 Costituzione

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta discriminazione delle persone con disabilità e alla disparità di trattamento; la decisione accoglie il ricorso per contrasto con la disciplina regionale senza sviluppare un’autonoma analisi costituzionale.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    L’eccezione di inammissibilità per violazione delle regole di notificazione è stata respinta, anche in ragione della rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica nell’ambito della trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando un ente locale o un ambito territoriale disciplina l’erogazione di un assegno di cura sulla base di una disciplina regionale vincolante, non può sostituire i criteri regionali con un autonomo sistema di fasce generalizzate di reddito, se ciò modifica importi, priorità, decurtazioni o maggiorazioni stabiliti a livello regionale.
  • La differenziazione dell’assegno di cura deve rispettare la distinzione tra disabilità gravissima e disabilità grave e deve applicare le specifiche condizioni regionali relative all’ISEE sociosanitario, alla fruizione di altre prestazioni assistenziali e alle eventuali maggiorazioni, senza introdurre criteri ulteriori incompatibili con la disciplina sovraordinata.
  • Nella determinazione dell’assegno di cura occorre considerare la diversa struttura dell’ISEE sociosanitario per i beneficiari maggiorenni e per i minori disabili; l’accorpamento delle due categorie in identiche fasce reddituali può alterare l’equilibrio perequativo previsto dalla disciplina regionale e rendere illegittimi gli atti applicativi.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste sulle controversie concernenti l’esercizio del potere amministrativo di individuazione e verifica delle condizioni per l’erogazione dell’assegno di cura; la giurisdizione ordinaria sussiste invece sulle controversie relative alla mancata corresponsione di una prestazione già concretamente conformata dall’amministrazione.
  • L’erogazione di una prestazione assistenziale in misura inferiore a quella astrattamente spettante non esclude l’interesse a ricorrere contro i criteri amministrativi di determinazione dell’importo, quando il ricorrente possa conseguire una prestazione maggiore in caso di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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