Sentenza del 14/04/2015 n. 2202 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Terreno - - Presupposto impositivo - Pagamento dell'imposta - Occupazione da pascolo abusivo - Perdita del possesso - Irrilevanza - Soggetto obbligato - Proprietario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’obbligo di pagamento dell’ICI affermando che il terreno era occupato abusivamente da terzi, i quali vi conducevano armenti al pascolo, e che tale situazione gli aveva fatto perdere il possesso del bene. Ha inoltre richiamato l’esistenza di una controversia civile possessoria per spoglio nei confronti degli occupanti.
La decisione
Gli avvisi di accertamento sono stati ritenuti legittimi. L’occupazione abusiva da parte di terzi è stata qualificata come mera detenzione e non ha inciso sull’individuazione del soggetto passivo dell’ICI. Anche la controversia possessoria è stata considerata irrilevante ai fini tributari. Poiché l’ICI è un’imposta reale, l’obbligo deriva dalla titolarità del diritto reale sul terreno e dalla sua astratta idoneità a produrre reddito, senza che sia necessaria la disponibilità materiale o l’effettivo possesso del bene.
Norme richiamate
Art. 1 del D.Lgs. 504/1992
L’ICI colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli secondo la disciplina dell’imposta.
Art. 3 del D.Lgs. 504/1992
Il soggetto passivo dell’ICI è individuato principalmente nel proprietario o nel titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile; l’occupazione abusiva di terzi non trasferisce tale obbligo.
Art. 1140 e seguenti del Codice civile
Le norme civilistiche sul possesso e sulla detenzione non modificano, in ambito tributario, l’individuazione del soggetto passivo fondata sulla titolarità del diritto reale.
Cassazione civile n. 21433/2007
Conferma che, per l’ICI, l’obbligo tributario è collegato alla titolarità del diritto reale e all’astratta idoneità dell’immobile a produrre reddito, non necessariamente all’effettivo possesso materiale.
Massime di principio
- Per le imposte immobiliari di natura reale, il proprietario o il titolare di un diritto reale resta normalmente obbligato al pagamento anche quando il bene sia occupato o utilizzato abusivamente da terzi.
- L’occupazione abusiva, il pascolo non autorizzato o la perdita della disponibilità materiale del terreno non escludono di per sé la soggettività passiva del proprietario, perché l’occupante è generalmente considerato mero detentore.
- Una causa civile possessoria o un’azione di spoglio possono tutelare il proprietario sul piano civilistico, ma non sospendono automaticamente gli obblighi tributari relativi alla proprietà.
- Per contestare efficacemente un’imposta immobiliare occorre dimostrare l’assenza della proprietà o del diritto reale rilevante, oppure l’inesistenza dei presupposti oggettivi dell’imposta; la sola impossibilità di utilizzare il bene è normalmente insufficiente.
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