Sentenza n. 16227/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 5 agosto 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 22 luglio 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, adottato il 5 agosto 2025 sulla domanda presentata il 22 luglio 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 9 della legge n. 91/1992 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per motivazione inadeguata, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Ha contestato che il diniego potesse fondarsi su due segnalazioni di reato riferite al coniuge convivente: una per minaccia del 7 novembre 2017, poi estinta dopo circa quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato, e una del 2 marzo 2022, inizialmente qualificata come tentata rapina ma derubricata in tentato furto e definita per mancanza di querela. Ha inoltre eccepito la tardività della memoria e dei documenti depositati dal Ministero il 17 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. L’eccezione di tardività della memoria e dei documenti ministeriali non ha impedito l’acquisizione della documentazione, ritenuta comunque acquisibile d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. e dovuta dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 46 c.p.a.; il rinvio dell’udienza è stato disposto per consentire alla ricorrente di esaminarla e tutelare il contraddittorio. Nel merito, il Collegio ha rilevato che i fatti riguardavano il coniuge convivente e che il provvedimento aveva erroneamente indicato la rapina, mentre il fatto era stato derubricato in tentato furto. Ha nondimeno ritenuto che le condotte di minaccia e tentato furto, collocate nel decennio di osservazione antecedente la domanda, potessero essere valutate unitariamente come indicatori della personalità e dell’affidabilità rilevanti per la naturalizzazione. L’archiviazione o l’estinzione per remissione o mancanza di querela non cancellano la rilevanza del fatto storico ai fini della valutazione amministrativa; il giudice ha inoltre considerato che, per reati di tale indole, la mancata querela o la remissione possono essere legate al timore di ritorsioni. Ha escluso che il diniego trasferisse alla richiedente la responsabilità penale del coniuge: l’Amministrazione ha invece valutato l’incidenza delle condotte del familiare sull’apprezzamento prognostico dell’inserimento nella comunità nazionale e sui possibili effetti dell’estensione ai familiari delle previsioni relative ai parenti del cittadino. Il giudizio ministeriale è stato ritenuto sufficientemente motivato e non irragionevole o sproporzionato. La stabile occupazione e l’integrazione sociale sono state considerate condizioni ordinarie e minime, non elementi idonei a superare il giudizio negativo. Spese a carico della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il requisito della residenza decennale è inteso anche qualitativamente come periodo di osservazione della condotta, durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondamentali della comunità.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
La motivazione del diniego è adeguata quando esplicita le circostanze poste a fondamento del giudizio prognostico negativo sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Collegio, dopo aver preso atto che la documentazione tardivamente depositata sarebbe stata, comunque, acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., in quanto utile ai fini del decidere (trattandosi peraltro di produzione documentale che costituisce preciso dovere dell’amministrazione resistente, a norma dell’art. 46 cod. proc. amm.), ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 23 settembre 2026, onde consentire alla controparte l’esame della documentazione depositata, a tutela del suo diritto di difesa e del contraddittorio; indi la causa è passata in decisione.
Il giudice può acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione anche se depositati tardivamente, assicurando alla controparte un’effettiva possibilità di esame e di difesa.
art. 46 c.p.a.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Collegio, dopo aver preso atto che la documentazione tardivamente depositata sarebbe stata, comunque, acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., in quanto utile ai fini del decidere (trattandosi peraltro di produzione documentale che costituisce preciso dovere dell’amministrazione resistente, a norma dell’art. 46 cod. proc. amm.), ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 23 settembre 2026, onde consentire alla controparte l’esame della documentazione depositata, a tutela del suo diritto di difesa e del contraddittorio; indi la causa è passata in decisione.
La produzione della documentazione rilevante da parte dell’Amministrazione costituisce un suo preciso dovere processuale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il fatto che la ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
La stabile occupazione e l’integrazione ordinaria attesa dallo straniero regolarmente soggiornante costituiscono requisiti del soggiorno, ma non bastano da sole a fondare il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il fatto che la ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Le condizioni richiamate per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno sono considerate ordinarie e non equivalgono, da sole, alla prova dell’affidabilità richiesta per la naturalizzazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza decennale, il requisito temporale ha anche una dimensione qualitativa: il decennio antecedente alla domanda costituisce un periodo di osservazione nel quale la condotta del richiedente può essere valutata ai fini dell’affidabilità e dell’assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.
- Ai fini del giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può valutare globalmente e non in modo atomistico fatti penalmente rilevanti, anche se i procedimenti si sono conclusi per remissione di querela o per mancanza di querela; tali fatti possono conservare rilevanza amministrativa come eventi storici, ferma la necessità di una motivazione che ne espliciti il disvalore e l’incidenza sull’affidabilità del richiedente.
- Il diniego fondato su condotte di un familiare convivente non comporta, di per sé, l’estensione al richiedente della responsabilità penale altrui, quando l’Amministrazione utilizzi tali circostanze per formulare il giudizio prognostico sull’inserimento nella comunità nazionale e sui possibili effetti dell’estensione ai familiari delle previsioni relative ai parenti del cittadino.
- La stabile occupazione e l’integrazione sociale ordinaria dello straniero costituiscono condizioni minime del soggiorno regolare e non sono, da sole, elementi sufficienti a superare un giudizio prognostico negativo sulla concessione della cittadinanza.
- La documentazione tardivamente depositata dall’Amministrazione può essere acquisita d’ufficio se utile alla decisione e dovuta ai sensi dell’art. 46 c.p.a.; il giudice deve però consentire alla controparte di esaminarla, tutelando il diritto di difesa e il contraddittorio.
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