Cassazione Penale, Sentenza n. 03278/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
A seguito del sequestro di 71.940 euro rinvenuti nell'abitazione di Emanuele Greco, la DIANA, in qualità di terza interessata e nuora del predetto, aveva chiesto il riesame per ottenere il parziale dissequestro e la restituzione di 53.320 euro, sostenendone la proprietà (provenienza da una liquidazione del danno per un sinistro). Il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta. In cassazione la difesa ha censurato la motivazione del rigetto, denunciando presunti errori di ricostruzione fattuale (data del sequestro preventiva indicata erroneamente, qualificazione del marito Rosario Greco come estraneo anziché terzo interessato) e l'illegittimo aggravio dell'onere probatorio sulla ricorrente (richiesta di prova diretta e positiva della consegna del denaro), nonché l'omissione di un esame ad excludendum su possibili fonti alternative del denaro e l'assenza di valutazione del collegamento tra somme e delitti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura verteva esclusivamente sull'apparato motivazionale e su ricostruzioni fattuali, materie che, salvo vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, non sono sindacabili in questa sede. Non risultando dimostrati errori decisivi o vizi radicali della motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento delle censure mosse in cassazione (violazione di legge e illogicità della motivazione); la Corte rileva però che le contestazioni sono in realtà ricostruzioni fattuali/motivazionali non sindacabili in cassazione se non nella misura straordinaria indicata dalla giurisprudenza.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
«contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge»
Stabilisce chi può proporre ricorso per cassazione contro ordinanze; la Corte interpreta la norma nel senso che il sindacato è limitato a questioni di diritto e a vizi motivazionali estremi, non a ordinarie dispute di fatto o di apprezzamento probatorio.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla convalida e all'emissione del sequestro preventivo/autonomo; funge da base procedurale per la misura cautelare reale.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato come riferimento normativo in tema di misure patrimoniali e prevenzione nei reati di tipo associativo/organizzato; norma utilizzata a fini di legittimazione del sequestro.
art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
Richiamato quale norma sostanziale connessa all'aggravamento e alle misure patrimoniali nei confronti di associazioni di tipo mafioso; ha costituito parte della base normativa per il sequestro preventivo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della parte che ha proposto un ricorso inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 (Faiella)
Sommariamente richiamata per affermare il principio secondo cui solo vizi motivazionali così gravi da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o indecifrabile consentono il sindacato in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile sindacare ordinari errori di ricostruzione fattuale o la diversa valutazione della prova: tali censure sono inammissibili salvo che la motivazione sia radicalmente carente, contraddittoria o priva dei requisiti minimi di ragionevolezza.
- Chi richiede il dissequestro o la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo deve offrire elementi probatori concreti e persuasivi che rendano credibile la titolarità o la provenienza lecita; la mera contestazione dialettica della ricostruzione giudiziale senza prove decisive difficilmente supera il filtro di ammissibilità in cassazione.
- Contestazioni formali (es. date, qualificazione di terzi interessati) rilevano in sede di cassazione solo se l'errore è dimostrato e decisivo per l'esito del provvedimento impugnato; altrimenti restano doglianze di merito.
- È utile, nella fase di riesame, prospettare anche elementi ad excludendum (dimostrare l'assenza di nessi tra somme e delitti contestati o indicare fonti alternative credibili e documentate) per contrastare efficacemente la presunzione di illiceità del denaro sequestrato.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto valutare attentamente prospettabilità giuridica e probatoria prima di proporre ricorso in cassazione contro ordinanze di riesame.
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