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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15188/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da una donna che assumeva di essere stata aggredita in data 8 marzo 2015 da un cane di proprietà del convenuto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata l'identificazione del cane autore dell'aggressione. La Corte d'appello, invece, accoglieva il gravame e condannava il proprietario del cane al pagamento del risarcimento, valorizzando una deposizione ritenuta diretta e una serie di elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle prove testimoniali e sulla loro valutazione, per avere la Corte d'appello attribuito valore di testimonianza diretta a una deposizione che, secondo il ricorrente, era de relato e per avere tratto indebitamente prova dalla presenza di cani simili nella zona; 2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'onere della prova, sostenendo che gli elementi indiziari utilizzati fossero inidonei e che la motivazione fosse apparente; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle eccezioni sulla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in particolare sulla percentuale di danno biologico, che secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe esaminato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre che per l'inammissibilità delle censure che investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato in modo non conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza sulle censure relative all'art. 2729 c.c. e, in sostanza, diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha inoltre escluso che la doglianza sulla motivazione apparente fosse adeguatamente argomentata. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo, sia perché le eccezioni risultavano riproposte solo in comparsa conclusionale di appello, quindi tardivamente rispetto all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., sia perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. investiva questioni processuali e non un fatto storico decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2721 ss. c.c.

    Le norme sulle prove testimoniali non possono essere invocate in cassazione in modo generico; occorre indicare con precisione il contenuto della testimonianza e spiegare la decisività dell'asserito errore di valutazione.

  • artt. 244 ss. c.p.c.

    Le regole sulla prova testimoniale non consentono di censurare in cassazione apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La censura sulla falsa applicazione delle presunzioni semplici richiede l'indicazione puntuale del ragionamento inferenziale compiuto dal giudice di merito e della specifica violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non può essere evocato per ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie, ma solo per denunciare un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere l'esposizione chiara dei fatti e delle risultanze rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Sotto il vizio di violazione di legge non è consentito censurare soltanto la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non questioni processuali o eccezioni giuridiche.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni assorbite devono essere riproposte tempestivamente dalla parte interessata; se non lo sono nella prima difesa utile o comunque entro la precisazione delle conclusioni, si intendono rinunciate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il Collegio ha deciso in camera di consiglio riservandosi il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell'art. 2729 c.c. esige una critica specifica al ragionamento presuntivo del giudice di merito, con indicazione dei passaggi logici che violano i criteri di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile una mera richiesta di rivalutazione delle prove.
  • Nel giudizio di cassazione, le valutazioni sulla attendibilità dei testimoni e sulla ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili come violazione di legge se la censura mira soltanto a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare omissioni riferite a questioni processuali o a errori nell'attività di valutazione giuridica.
  • Le eccezioni e le questioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte tempestivamente in appello secondo l'art. 346 c.p.c.; la riproposizione tardiva nella comparsa conclusionale non è sufficiente a preservarne l'esame.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denunciano errori nella valutazione di prove testimoniali o documentali, occorre riportare con precisione gli elementi necessari a consentire il controllo della censura senza un autonomo esame degli atti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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