Cassazione Civile, Sentenza n. 19036/2021 del 06/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non determinabile
La controversia
Richiesta di "oscuramento" in fase di valutazione: tipicamente riguarda la decisione di oscurare (redigere o non rendere visibili) parti di documenti/atti che sono in corso di valutazione (es. prove valutative, atti amministrativi, offerte in gara, documentazione tecnica). Le ragioni ricorrenti sono la tutela dei dati personali e della privacy, la protezione del segreto commerciale/industrial, segreto d'ufficio o esigenze di sicurezza, nonché la necessità di evitare pregiudizi al procedimento valutativo. L'istanza del ricorrente solitamente contesta l'oscuramento chiedendone la rimozione o la limitazione, mentre il resistente (amministrazione/organismo valutante) giustifica l'oscuramento con i motivi sopra indicati. In assenza del testo non è possibile ricostruire le specifiche facta e le argomentazioni dettagliate delle parti
La decisione
Non determinabile senza il testo integrale della sentenza. In linea generale i possibili esiti giudiziali sono: 1) accoglimento del ricorso e ordine di rimuovere l'oscuramento: il giudice può ritenere che l'interesse pubblico all'accesso prevalga, o che l'oscuramento non sia adeguatamente motivato/proporzionato; 2) rigetto del ricorso e conferma dell'oscuramento: il giudice può ritenere legittima la tutela della riservatezza/dati sensibili o del segreto commerciale; 3) accoglimento parziale con indicazione di redazione selettiva o anonimizzazione: il giudice può disporre che vengano rese visibili parti non sensibili e che siano oscurate solo le informazioni effettivamente protette. In tutti i casi il trattamento dovrà rispettare i principi di motivazione, proporzionalità e misura minima e il provvedimento dovrà indicare le ragioni dell'eventuale oscuramento e le norme applicate. Senza la sentenza non è possibile specificare quali mezzi di prova, argomentazioni giuridiche e criteri di bilanciamento siano stati ritenuti decisivi
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Generalmente interpretato come base per limitare la diffusione di dati personali: obbligo di minimizzazione, necessità di una base giuridica per il trattamento, valutazione del bilanciamento fra diritto di accesso e tutela della privacy; quando invocato giustifica l'oscuramento di dati sensibili salvo prevalente interesse pubblico alla loro conoscenza
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza amministrativa) e successive modifiche
Prevede l'obbligo di pubblicazione e trasparenza degli atti amministrativi, ma ammette limitazioni e possibilità di oscuramento di dati personali o informazioni coperte da segreto, previa motivazione e nel rispetto dei limiti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso agli atti amministrativi)
Stabilisce il diritto di accesso agli atti amministrativi, compatibilmente con i limiti derivanti da interessi pubblici e privati protetti (privacy, segreto commerciale, sicurezza). L'oscuramento dev'essere motivato e proporzionato rispetto all'interesse alla riservatezza
Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.)
Ancora richiamabile insieme al GDPR per le specifiche di coordinamento nazionali; impone misure di tutela, istruzioni per l'oscuramento e regole per il trattamento lecito dei dati personali
Normativa sul segreto d'ufficio e segreto industriale/commerciale
Quando invocata, richiede dimostrazione dell'effettivo pregiudizio derivante dalla divulgazione e la specificazione delle informazioni coperte da segreto; il giudice valuta la concretezza e la proporzionalità della misura
Massime di principio
- L'oscuramento deve essere motivato con specifica indicazione delle informazioni coperte e della base giuridica: motivazione generica non è sufficiente
- Applicare il principio di proporzionalità: oscurare solo le parti strettamente necessarie (minimizzazione), preferendo anonimizzazione o pseudonimizzazione quando possibile
- Bilanciare il diritto di accesso/trasparenza con la tutela della privacy e degli interessi economici; il prevalere di un interesse sull'altro dipende dalla concretezza del danno e dall'interesse pubblico alla conoscenza
- Documentare la procedura decisionale e comunicare al richiedente quali elementi sono stati oscurati e perché; offrire la possibilità di ricorso e indicare i termini per impugnarne la legittimità
- In caso di dati personali sensibili, verificare la presenza di una base giuridica per il trattamento e applicare le misure tecniche e organizzative adeguate
- Per il segreto commerciale occorre dimostrare la specificità e la non-alternatività delle informazioni coperte, e valutare se l'interesse pubblico alla trasparenza prevalga
- Il giudice può disporre la rimozione totale, parziale o la conservazione dell'oscuramento in base a un bilanciamento caso per caso; quindi, ogni decisione va motivata in concreto
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