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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10852/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

1) Il ricorrente deduce l'inefficacia dell'ordinanza cautelare per tardività ex art. 311, comma 5-bis c.p.p., sostenendo che il termine per il deposito della decisione nel giudizio di rinvio doveva decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione e non dalla loro ricezione dopo richiesta al P.M.; denuncia anche l'incostituzionalità dell'art. 311, comma 5-bis per violazione degli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost. e degli artt. 5 CEDU e 9 Patto ICCPR nella parte in cui non garantirebbe un termine certo per la decisione. 2) Con il secondo motivo denuncia violazione di legge (artt. 623, 627, 628 c.p.p.) e vizio di motivazione per mancata osservanza del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente: il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare il quadro indiziario "al netto" degli elementi dichiarati inutilizzabili (contenuti del telefono di Argenziano) e, secondo la difesa, la Cassazione avrebbe già svolto una "prova di resistenza" negativa; pertanto il Tribunale della Libertà non avrebbe dovuto confermare la custodia cautelare per i capi contestati senza un confronto motivato con le doglianze difensive e con la motivazione della sentenza rescindente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato e ha dichiarato l'inammissibilità dello stesso; ha confermato la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale (Sez. U. n. 27104/2020) secondo cui, nel giudizio di rinvio, il termine per la decisione decorre dalla ricezione, da parte del Tribunale, degli atti richiesti all'autorità procedente (ai sensi dell'art. 309, comma 5), e non semplicemente dalla remissione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato il compendio probatorio residuo escludendo gli elementi ritenuti inutilizzabili e che, comunque, il materiale investigativo residuo fosse idoneo a fondare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i capi 58, 59, 75 e 111 (con esclusione del solo capo 60). Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite e la Corte hanno interpretato la norma nel senso che, nel giudizio di rinvio, il termine per la decisione decorre dalla data in cui il Tribunale riceve gli atti richiesti all'autorità procedente (seguendo la sequenza prevista dall'art. 309), e non dal solo arrivo degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione.

  • art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

    Dispone la procedura di richiesta e trasmissione degli atti all'autorità procedente e stabilisce che il termine per la decisione decorre dalla ricezione degli atti; la Corte ha ritenuto applicabile tale sequenza anche nel giudizio di rinvio, con la conseguente possibile sanzione di inefficacia per inosservanza dei termini.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio del rinvio: il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e alla limitazione dell'indagine ai punti investiti da annullamento, pur potendo valutare nuovi elementi di fatto sopravvenuti.

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di impugnabilità della decisione del giudice di rinvio: la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione o per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 627, comma 3.

  • art. 623, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di annullamento di una ordinanza, il giudice del rinvio decida uniformandosi alla sentenza di annullamento; la Corte ha però ribadito che il rinvio comporta il riesame secondo i criteri ordinari, con acquisizione degli atti utili.

  • art. 273 e art. 192, cod. proc. pen.

    La Corte richiama che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari non equivale al rigoroso standard richiesto per la decisione di merito: è sufficiente un quadro di "qualificata probabilità"; pertanto il giudizio cautelare è meno oneroso rispetto al giudizio di condanna.

  • art. 9, comma 6, L. 16/3/2006, n. 146

    Prevede facoltà, in indagini complesse o per esigenze investigative, per la polizia giudiziaria di omettere o ritardare atti dandone avviso al P.M.; la Corte ha affermato che omissioni comunicative o carenza di autorizzazioni non determinano automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati investigativi.

  • art. 5, comma 4, CEDU

    "[O]gni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima"

    La difesa invocava violazione per mancata decisione in "breve termine"; la Corte ha ritenuto che la combinazione delle norme processuali (in particolare art. 309/311) assicura il bilanciamento tra completezza probatoria e celerità, e non ha ravvisato violazione applicando l'interpretazione delle Sezioni Unite.

  • art. 9, comma 4, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)

    "[C]hiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio"

    Analogamente alla CEDU, la Corte ha ritenuto che l'assetto procedurale interpretato (decorrenza del termine dalla ricezione degli atti richiesti) non incontra i limiti imposti dal Patto, poiché tutela sia la rapidità che la completezza della valutazione cautelare.

  • articoli 13, 24, 111, 117 Cost.

    La difesa aveva invocato contrasto costituzionale per l'assenza di termini certi; la Corte di Cassazione ha respinto la questione, ritenendo che l'interpretazione normativa seguita (ex Sezioni Unite) è compatibile con i principi costituzionali richiamati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il termine per la decisione decorre dalla ricezione, da parte del Tribunale, degli atti richiesti all'autorità procedente (art. 309, comma 5) e non semplicemente dalla restituzione degli atti dalla Corte; pertanto il conteggio dei termini può essere posticipato dalla necessità di acquisire gli atti mancanti.
  • Il giudice del rinvio deve esaminare il materiale probatorio disponibile al momento del riesame (compresi atti sopravvenuti) e può svolgere una valutazione autonoma rispetto alla mera ri-citazione della motivazione genetica, fermo restando il vincolo dei punti di annullamento indicati dalla sentenza rescindente.
  • Per l'adozione o il mantenimento di misure cautelari la soglia probatoria è quella dei "gravi indizi di colpevolezza" (qualificata probabilità), inferiore agli standard richiesti per la condanna; dunque l'esclusione di alcuni elementi probatori non esclude automaticamente la sussistenza della misura se il residuo compendio indiziario è ritenuto idoneo.
  • Le omissioni procedurali nell'attività di polizia giudiziaria (es. mancata comunicazione immediata di attività sotto copertura) non determinano di per sé l'inutilizzabilità dei relativi risultati investigativi; occorre valutare caso per caso la lesione di diritti fondamentali.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale dirette a rovesciare orientamenti consolidati delle Sezioni Unite sono difficilmente ammissibili se la giurisprudenza di legittimità ha già formato un "diritto vivente"; il successo di tali censure richiede argomentazioni molto robuste e specifiche.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato: la Corte verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice del riesame, ma non può rimettere in discussione ex novo la valutazione degli elementi di fatto salvo profili di manifesta illogicità o inosservanza dei vincoli di legge.

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