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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22911/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento relative a IRES e IVA per il 2008. L'Ufficio aveva disconosciuto una residua perdita (poi annullata in autotutela) e un credito IVA maturato nel 2007 ritenendo che la cessione del credito al consolidato non era stata indicata in dichiarazione; di conseguenza l'Ufficio negava l'utilizzo del credito all'interno del consolidato. La società ha sostenuto che il credito era proprio, derivante dalla sua dichiarazione e che la mancata indicazione fosse un mero errore formale non idoneo a far venir meno i presupposti sostanziali per il riconoscimento e l'utilizzo del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo (presunta carenza di motivazione) la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR succinta ma adeguata, essendo chiaro il percorso logico basato sulla necessità della indicazione in dichiarazione della cessione del credito al consolidato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha censurato la ratio decidendi (ossia l'obbligo di evidenziare in dichiarazione i crediti ceduti al consolidato) ma ha chiesto in sostanza una rivalutazione del merito e delle prove, materia non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; ACTELIA è stata condannata alle spese (liquidate in Euro 2.300,00 oltre oneri) e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo la normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Limita il sindacato in Cassazione ai vizi di motivazione e di diritto; la Corte ha applicato questo principio per valutare il primo motivo (motivazione) e la correttezza del percorso logico della CTR.

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Impedisce alla Corte di rimettere in discussione la valutazione delle prove e dei fatti decisa dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione probatoria.

  • art. 19, 28 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme del DPR 633/1972 richiamate nel ricorso in tema di IVA; la decisione conferma che, nell'ambito del consolidato fiscale, l'utilizzo dei crediti IVA è condizionato anche agli adempimenti dichiarativi richiesti dal regime (ossia evidenza della cessione al consolidato).

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Norma relativa agli obblighi dichiarativi del consolidato: la Corte ha ritenuto rilevante l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei crediti ceduti al consolidato ai fini della certezza e stabilità del rapporto fiscale.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 168, 183, 252, 261

    Riferimenti comunitari sull'IVA richiamati dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la mera omissione formale, senza censura della ratio della sentenza, potesse prevalere sull'adempimento dichiarativo richiesto nel contesto del consolidato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha valutato che la motivazione della CTR soddisfaceva il minimo costituzionale richiesto.

  • istruzioni ministeriali

    le istruzioni ministeriali prescrivono l’indicazione del credito complessivamente maturato in capo al gruppo e ceduto al consolidato fiscale, in apposito rigo della dichiarazione (…) non si rinviene alcuna traccia nelle dichiarazioni presentate dal contribuente della compensazione effettuata in data 16 giugno 2009 (…) utilizzando il credito IVA del gruppo per pagare l’IRES

    La sentenza ha richiamato le istruzioni ministeriali come elemento probatorio/interpretativo che impone l'indicazione in dichiarazione del credito ceduto al consolidato; la mancanza di tale indicazione è stata ritenuta ostativa all'utilizzo del credito nell'ambito del consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma richiamata per l'aggravio contributivo: la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime di consolidato fiscale, i crediti IVA che si intendono utilizzare nell'ambito del gruppo devono essere espressamente evidenziati/ceduti in dichiarazione: l'omissione dichiarativa può precluderne l'utilizzo anche se il credito sussiste sotto il profilo sostanziale.
  • In sede di Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione della valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito: i motivi devono attaccare la corretta applicazione del diritto o la insufficienza/logica della motivazione, non il merito probatorio.
  • La contestazione di un "mero errore formale" è rilevante solo se il ricorrente dimostra che la mancata indicazione non ha inciso sulle finalità che la disposizione perseguiva; senza un attacco alla ratio decidendi del giudice di merito, tale censura risulta inammissibile in Cassazione.
  • È utile, prima di utilizzare compensazioni in presenza di consolidato, produrre documentazione e dichiarazioni chiare che attestino la cessione/allocazione dei crediti al gruppo e conservare istruzioni ministeriali o modelli che dimostrino corretta indicazione nei righi previsti.
  • Quando si impugna una decisione in materia tributaria in Cassazione, occorre formulare censure giuridiche precise: ad esempio dimostrare specifiche violazioni normative o carenze motivazionali tali da inficiare la decisione, evitando questioni di merito riservate al giudice di merito.

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