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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27375/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato raggiunto da ordinanza applicativa dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal GIP e poi confermata dal Tribunale del riesame. Il provvisorio capo d'imputazione lo indicava, insieme ad altri, per resistenza a pubblico ufficiale aggravata: secondo l'accusa avrebbe opposto violenza e minacce di morte, brandendo un martello, ai carabinieri impegnati in una perquisizione domiciliare connessa a indagini per tentato omicidio, al fine di impedire l'ispezione e l'eventuale sequestro del telefono cellulare. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 393-bis c.p., sostenendo che la reazione fosse scriminata perché diretta a contrastare atti arbitrari e illegittimi dei pubblici ufficiali; in particolare, si contestava la legittimità della richiesta di esibizione/consegna del cellulare e della successiva attività di ispezione/sequestro, ritenuta esplorativa, priva di delega e di presupposti di urgenza, nonché sproporzionata; si invocava anche una scriminante putativa, assumendo che l'indagato fosse in errore di fatto e temesse la violazione della propria privacy. 2) violazione di legge e vizio motivazionale sulle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non avesse valorizzato il comportamento collaborativo e resipiscente dell'indagato e che il pericolo di reiterazione non potesse essere desunto solo dalla gravità del fatto o da elementi risalenti nel tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di censure già disattese dal Tribunale e comunque manifestamente infondato: la richiesta di consegna del telefono si inseriva nelle attività di iniziativa della polizia giudiziaria ex artt. 348 e 55 c.p.p., anche in forma parallela e integrativa rispetto alle indagini già avviate; non risultava disposto alcun sequestro al momento della reazione, sicché erano non pertinenti le doglianze sulla proporzionalità della futura misura ablativa. Quanto all'art. 393-bis c.p., la Corte ha affermato che, anche a voler ritenere illegittimo l'atto, difettava la reazione strettamente proporzionata, essendo state poste in essere condotte violente e minacciose. Ha inoltre escluso la scriminante putativa, osservando che l'errore rilevante è solo l'errore di fatto, non quello di diritto, e che non erano stati allegati dati concreti idonei a giustificare un ragionevole convincimento di trovarsi dinanzi a un atto arbitrario. Anche il secondo motivo è stato respinto perché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato e si limitava a censure oppositive; il rischio di reiterazione era stato giustificato dalle concrete modalità della condotta e la misura applicata era stata ritenuta il minimo presidio idoneo. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La scriminante per reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale richiede un comportamento oggettivamente illegittimo e, se invocata in forma putativa, presuppone un errore di fatto sorretto da dati concreti; non basta la mera convinzione soggettiva di illegittimità né l'errore di diritto.

  • art. 41 TULPS

    Richiamato dalla difesa per contestare la legittimità della perquisizione finalizzata alla ricerca di armi; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.

  • art. 354 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'assenza dei presupposti dell'attività di iniziativa della polizia giudiziaria; la Corte afferma invece che la P.G. può svolgere attività di iniziativa anche parallela e integrativa.

  • art. 348 c.p.p.

    La polizia giudiziaria può compiere attività di iniziativa per raccogliere elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, anche dopo la notizia di reato e, in certi limiti, dopo l'intervento del pubblico ministero.

  • art. 55 c.p.p.

    È richiamato per ribadire le funzioni della polizia giudiziaria nella ricerca di elementi utili alle indagini.

  • art. 59, comma quarto, c.p.

    La scriminante putativa opera anche per l'art. 393-bis c.p. solo se l'errore riguarda il fatto e non la qualificazione giuridica dell'atto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 393-bis c.p., l'atto arbitrario del pubblico ufficiale non richiede necessariamente un quid pluris soggettivo rispetto all'eccesso dalle attribuzioni: è sufficiente un comportamento oggettivamente illegittimo e disfunzionale rispetto al fine del potere esercitato.
  • La reazione del privato è scriminata solo se strettamente proporzionata all'esigenza di difendere un diritto di rango primario e nei limiti di quanto strettamente necessario; condotte violente o intimidatorie escludono la scriminante.
  • La scriminante dell'art. 393-bis c.p. può operare in forma putativa solo se l'errore è di fatto, non di diritto, ed è sorretto da specifici dati concreti che rendano ragionevole il convincimento di trovarsi di fronte a un atto arbitrario.
  • L'accertamento della scriminante putativa richiede una valutazione ex ante, ancorata alle circostanze concrete del caso e agli elementi antecedenti che possano aver inciso sull'erroneo convincimento dell'agente; non basta un mero stato soggettivo di paura.
  • Le attività di iniziativa della polizia giudiziaria possono essere svolte in modo parallelo e integrativo rispetto alle indagini in corso, purché finalizzate alla raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del responsabile.
  • In sede di legittimità, le censure sulle esigenze cautelari sono inammissibili quando non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e si risolvono in mere contestazioni apodittiche delle valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCause di giustificazione
RamiProcesso penaleMisure cautelariParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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