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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13159/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della condanna (Tribunale di Roma) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge per non averlo assolto ritenendo la sostanza destinata ad uso esclusivamente personale (la difesa sosteneva che lo stupefacente fosse per uso personale); (2) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge in ordine all'applicazione della recidiva e della continuazione, contestando l'uso dei precedenti per qualificare la pericolosità e lamentando incongruenze nella quantificazione della pena e l'applicazione dell'istituto della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico: la destinazione allo spaccio non è onere probatorio dell'imputato ma della pubblica accusa, e la Corte territoriale aveva motivato (anche se sinteticamente) la destinazione allo spaccio sulla base della diversità delle sostanze sequestrate e della mancata giustificazione della presenza dell'imputato sul luogo in orario notturno. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione, anche se succinta, sul riconoscimento della recidiva (pregresse condanne per fatti della stessa indole) e la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; inoltre i giudici non hanno applicato l'istituto della continuazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Fattispecie penale applicata: la norma disciplina il possesso di sostanze stupefacenti per il reato di lieve entità; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie e ha motivato che la pluralità e diversità di sostanze potevano far ritenere destinazione allo spaccio

  • Codice penale, art. 131‑bis

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile tale causa a causa della varietà delle sostanze e dei precedenti dell'imputato

  • Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. d)

    art. 581, comma 1, lett. d)

    Norma che dispone l'inammissibilità del ricorso per motivi generici/aspecifici; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per aspecificità ex art. 581

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e che una motivazione sintetica è sufficiente quando la pena non si discosta significativamente dalla media edittale

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Riferimento comparativo: la Corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma 5 è autonoma rispetto al comma 1 e che non è stata applicata la continuazione in modo incongruo

Massime di principio

  • La destinazione allo spaccio è onere probatorio della pubblica accusa: l'imputato non è tenuto a provare l'uso personale
  • La prova della destinazione (all'uso personale o allo spaccio) può essere desunta da elementi indiziari che siano rigorosi, univoci e fondati su corrette massime di esperienza (es. varietà delle sostanze, quantità, circostanze del controllo)
  • Motivazioni sintetiche dei giudici di merito sono ammissibili: il giudice di legittimità sindaca soprattutto la palese illogicità o la manifesta carenza motivazionale, ma non richiede sempre un dettaglio estremo nella dosimetria della pena
  • La recidiva richiede una motivazione specifica, comunque adempiuta se il giudice dà conto che la nuova condotta è prosecuzione di un percorso delinquenziale o attesta la riprovevolezza e la pericolosità dell'autore
  • Le doglianze generiche o aspecifiche in cassazione sono causa di inammissibilità (art. 581 c.p.p.): bisogna articolare censure precise e confrontarsi con le argomentazioni di merito
  • L'istituto della continuazione e la qualificazione dell'art. 73 (comma 1 vs comma 5) devono essere applicati coerentemente dal giudice di merito e possono essere confermati in sede di legittimità salvo mancata motivazione o palese errore

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