Cassazione Civile, Sentenza n. 11054/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della pronuncia che accertava una servitù convenzionale di passaggio (pedonale e carrabile) a favore dell'immobile di Zappavigna gravante su un fondo dei ricorrenti. I motivi di ricorso in cassazione contestavano, in sintesi: 1) mancata prova della trascrizione della servitù (art. 2664 c.c. e correlati) e quindi opponibilità ai successivi acquirenti; 2) errata individuazione del fondo servente/dominante a seguito di frazionamenti (art. 1071 c.c.); 3) errata interpretazione della clausola contrattuale del 1958 che avrebbe subordinato la costituzione della servitù alla costruzione di un cancello (art. 1362 c.c.); 4) omesso esame di fatto decisivo circa l'individuazione del percorso e della particella servente; 5) estinzione per prescrizione ventennale per non uso della servitù (art. 1073 c.c. e onere della prova art. 2697 c.c.); 6) errata qualificazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese (art. 15 c.p.c.), con richiamo anche alle norme sul calcolo dei compensi e alle disposizioni ministeriali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato cinque dei sei motivi (quelli relativi a trascrizione contestata, individuazione dei mappali, interpretazione contrattuale, omesso esame di fatto e prescrizione per non uso), ritenendo per ciascuno che le censure fossero o inammissibili per doglianze di fatto o prive dei requisiti per sindacare la valutazione di merito, oppure che l'onere della prova fosse a carico dei ricorrenti e non assolto. Ha invece accolto il sesto motivo relativo alla determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese, statuendo che il valore della causa per l'accertamento di una servitù va determinato secondo i criteri dell'art. 15 c.p.c. (reddito dominicale/rendita) e che la Corte d'Appello non aveva operato correttamente tale verifica. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo punto e rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per la corretta valutazione del valore e della liquidazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
art. 2664 c.c.
La norma sulla trascrizione delle servitù è richiamata dai ricorrenti per sostenere l'opponibilità; la Corte ha valutato che la trascrizione era risultata dagli atti del 1973 (frazionamento) e dalla perizia allegata, quindi l'opponibilità è stata considerata provata in fatto.
art. 2654 c.c. n.4
Richiamata nella parte in cui i ricorrenti invocavano la necessità che la nota di trascrizione contenga i dati richiesti; la Corte ha osservato che la contestazione della mancata nota non era stata efficacemente svolta in giudizio ed è stata superata dalla prova rappresentata dal titolo successivo (1973) e dalla perizia.
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: la Corte ha ribadito che chi allega un fatto estintivo (es. la prescrizione per non uso) deve provarlo; nel caso i ricorrenti non hanno assolto tale onere in modo univoco.
art. 1071 c.c.
Richiamato rispetto alla questione della contiguità dei fondi e dell'individuazione del fondo servente/dominante; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché richiedeva una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione.
art. 1362 c.c.
Norma sull'interpretazione del negozio giuridico: la Corte ha richiamato che l'interpretazione è accertamento di fatto di competenza del giudice del merito e che in cassazione è sindacabile solo nei limiti ristretti del vizio di motivazione o omesso esame di fatto decisivo.
art. 2947 c.c.
Causa probatoria citata insieme all'ermeneutica contrattuale; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di diversa interpretazione contrattuale senza specificare i canoni ermeneutici violati.
art. 1073 c.c.
Norma sulla prescrizione delle servitù; la Corte ha ribadito che è chi eccepisce l'estinzione per prescrizione che deve provare il non uso ventennale.
art. 15 c.p.c.
Determinazione del valore della causa per le azioni reali/servitù: la Corte ha stabilito che per la liquidazione dei compensi va applicato il criterio del valore determinato secondo l'art. 15 c.p.c. (reddito dominicale/rendita) e non può essere dichiarato indeterminabile senza verifiche.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla competenza e alla determinazione del valore della controversia; la Corte ha ritenuto errata l'applicazione da parte della Corte d'Appello nel dichiarare valore indeterminabile senza esaminare i parametri di legge.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in connessione con la liquidazione delle spese e compensi; la Corte ha accolto il rilievo sul criterio di determinazione del valore della lite.
art. 348-ter c.p.c. comma 5
Richiamato a giustificazione della limitazione del sindacato di legittimità sui fatti, in presenza di una 'doppia conforme' tra primo e secondo grado, rendendo inammissibili censure che richiedano nuova valutazione fattuale.
Massime di principio
- La prova della trascrizione di un titolo che costituisce servitù può risultare anche da successivi atti di frazionamento o da perizie e documenti integrativi; contestare la trascrizione richiede specificità processuale e prova nel merito.
- Chi allega l'estinzione di una servitù per prescrizione (non uso ventennale) ha l'onere probatorio di dimostrare il mancato esercizio continuo per venti anni; prove testimoniali contraddittorie o fotografie senza data certa non bastano.
- In cassazione non è ammessa la rivalutazione del fatto, della consistenza dei luoghi o una diversa ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito, salvo che non emerga omesso esame di fatto decisivo o vizi di motivazione ben specificati.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è, di norma, valutazione di merito: per sindacare tale interpretazione in cassazione occorre indicare in cosa il giudice abbia violato i criteri ermeneutici di legge o sia incorso in vizio logico-giuridico.
- Le questioni nuove o non specificamente dibattute in grado di merito non possono essere introdotte in cassazione: il ricorso deve limitarsi ai punti già trattati nel thema decidendum delle decisioni precedenti.
- Per la liquidazione delle spese nella controversia relativa all'accertamento di una servitù va determinato il valore della causa secondo l'art. 15 c.p.c.; il giudice deve verificare reddito dominicale/rendita e non può dichiarare a cuor leggero il valore indeterminabile.
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