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Ordinanza

Ordinanza n. 1417/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli del 01.10.2025, di revoca del Nulla Osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato presentata da BAIANO Giovanni in favore del ricorrente e del conseguente Decreto del Questore di Napoli del 24.02.2026 di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202602309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, nonché decreto questorile di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli che ha revocato il nulla osta all’ingresso e respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato, nonché il successivo decreto del Questore di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. L’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha evidenziato che il nulla osta era stato rilasciato nel maggio 2023, che egli era entrato in Italia nell’ottobre 2023 e che l’Amministrazione lo aveva convocato formalmente soltanto nel febbraio 2025, dopo un intervallo di circa due anni. Nel frattempo era deceduto il datore di lavoro originario, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente aveva inoltre conferito delega a un legale, al quale il provvedimento impugnato non risultava comunicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare all’esito della sommaria delibazione. Ha ritenuto priva, allo stato, di adeguato supporto fattuale l’eccezione di irricevibilità per tardività, poiché la documentazione depositata attestava il conferimento di una delega a un legale cui il provvedimento non risultava comunicato. Ha ravvisato, inoltre, profili di fumus boni iuris nella censura relativa alla gestione della procedura: l’Amministrazione, dopo il rilascio del nulla osta nel maggio 2023 e l’ingresso del ricorrente nell’ottobre 2023, aveva atteso quasi due anni prima di convocare formalmente le parti. Il decorso del tempo non appariva imputabile al ricorrente; pertanto, non era ragionevole porre a suo carico le conseguenze sfavorevoli sopravvenute, consistenti nel decesso del datore di lavoro e nella conseguente impossibilità di stipulare il contratto di soggiorno. Secondo il giudice, tale situazione avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 24 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo, all’esito di una sommaria delibazione.

  • circolari del Ministero dell’Interno

    Sono richiamate quale parametro amministrativo di coerenza della soluzione consistente nel rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione; il testo non indica gli estremi delle circolari.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione lascia decorrere un periodo irragionevolmente lungo nella definizione di una procedura di ingresso e soggiorno per lavoro, le conseguenze sfavorevoli di sopravvenienze non imputabili all’interessato non possono essere automaticamente poste a suo carico.
  • Il decesso del datore di lavoro sopravvenuto durante un ritardo procedimentale imputabile all’Amministrazione può impedire la stipula del contratto di soggiorno senza determinare, per ciò solo, la perdita della posizione dello straniero; l’Amministrazione deve valutare il rilascio di un titolo per attesa occupazione, ove previsto dalla disciplina applicabile e dagli indirizzi ministeriali.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento, la mancata comunicazione al legale formalmente delegato dall’interessato può escludere, in presenza di adeguato riscontro documentale, la fondatezza dell’eccezione di tardività.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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