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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10210 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica del valore di immobili devoluti per successione. La contribuente aveva ottenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale l'annullamento dell'avviso, soprattutto per la mancata allegazione della stima UTE. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato in parte inammissibile l'appello dell'Agenzia per asserita genericità dei motivi e, per alcuni terreni, aveva ritenuto congruo il valore accertato dall'Ufficio in ragione della loro edificabilità, poiché il PRG era già stato approvato, anche se mancavano gli strumenti attuativi. L'Agenzia ha sostenuto in Cassazione che i motivi d'appello erano sufficientemente specifici e che la CTR aveva omesso di esaminare alcune questioni. La contribuente ha contestato, con ricorso incidentale, sia l'ammissibilità dell'appello sia la valutazione dei terreni e di ulteriori questioni, comprese perizia, riliquidazione delle imposte e sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo sufficientemente specifici i motivi d'appello, perché consentivano di individuare con chiarezza le questioni devolute al giudice di secondo grado. È stato dichiarato assorbito il primo motivo, mentre sono stati respinti il terzo e il quarto motivo, relativi alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso incidentale della contribuente è stato integralmente respinto: il primo motivo è stato ritenuto infondato, mentre il secondo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR della Liguria, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Motivi specifici dell'appello

    Il requisito di specificità è soddisfatto quando i motivi consentono di individuare senza incertezza le questioni devolute al giudice d'appello. Non è sempre necessario formulare argomentazioni nuove o particolarmente analitiche: possono bastare anche la riproposizione delle contestazioni già svolte o il richiamo alle motivazioni dell'atto impositivo, purché sia chiaro l'ambito della richiesta.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 54

    Richiamato dalla contribuente in relazione alle modalità di proposizione delle difese e delle impugnazioni nel giudizio tributario; la Corte non ha accolto la censura fondata su tale disposizione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    Richiamato in tema di questioni e difese riproponibili nel giudizio d'appello; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non idonea a dimostrare la violazione denunciata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 62

    Prevede il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali e costituisce la base processuale dei motivi proposti in Cassazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte dalle parti. La Corte ha chiarito che non vi è omessa pronuncia quando una questione non viene esaminata nel merito perché il relativo motivo d'appello è stato dichiarato inammissibile; in tal caso la questione resta assorbita.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Esprime il principio di strumentalità delle forme: un vizio formale non determina necessariamente conseguenze invalidanti se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e consente di comprendere l'oggetto della devoluzione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazioni processuali, come la pretesa violazione delle regole sulla specificità dell'appello o dell'obbligo di pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro appropriato per contestare l'omesso esame di un fatto decisivo o la valutazione probatoria, mentre non è corretto utilizzare soltanto la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. per lamentare che il giudice non abbia attribuito adeguato peso a una perizia.

Massime di principio

  • In appello tributario, i motivi sono specifici quando permettono di capire quali punti della sentenza di primo grado vengono contestati e quale decisione si chiede al giudice d'appello; non è indispensabile una formulazione particolarmente elaborata.
  • Anche il richiamo alle motivazioni dell'atto impositivo o la riproposizione delle difese già svolte può essere sufficiente, purché delimiti chiaramente l'oggetto del giudizio d'appello.
  • Se un motivo d'appello è dichiarato inammissibile, il mancato esame della relativa questione nel merito non costituisce automaticamente omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • La contestazione della mancata considerazione di una perizia o di altri elementi probatori riguarda normalmente la valutazione delle prove e deve essere formulata secondo il corretto vizio processuale o motivazionale, non genericamente come omessa pronuncia.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione sul valore degli immobili: il giudice di rinvio dovrà riesaminare i fatti e applicare i principi stabiliti dalla Cassazione.
  • Nelle controversie sul valore di immobili ereditati, l'edificabilità risultante dal PRG può incidere sulla stima anche se non sono ancora stati approvati gli strumenti attuativi; il peso concreto di tale elemento deve però essere accertato dal giudice di merito insieme agli altri dati comparativi e probatori.

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