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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27714/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile la proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/02/2025. Dal testo emerge che erano articolati due motivi: il primo investiva il giudizio di responsabilità e riproponeva censure già esaminate dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico, meramente fattuale e sostanzialmente reiterativo di doglianze già disattese con motivazione logica e giuridicamente immune da vizi. Il secondo motivo non risulta essere stato dedotto in appello, sicché è stato ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risulti una proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una generica riproposizione di censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non illogica e non viziata in diritto.
  • Non sono scrutinabili in cassazione censure non devolute al giudice di appello, quando il motivo venga proposto per la prima volta in sede di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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