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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15677/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011) per omissione di accertamento e motivazione sull'attualità della pericolosità sociale: la difesa contestava la mancanza di una valutazione concreta delle condizioni soggettive attuali del Bellanca, denunciando motivazione contraddittoria e apparente basata su fatti ormai datati (oltre dieci anni), con riferimento anche a una condanna 2021 non definitiva per associazione mafiosa e a precedenti sottrazioni all'esecuzione di misure cautelari e di prevenzione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e articolata sulla persistenza della pericolosità sociale del Bellanca, valorizzando elementi concreti: condanna per associazione mafiosa (ritenuta definitiva dalla Corte), ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 07/06/2018 con riferimento a condotte significative, comportamenti in carcere e collegamenti con Pace Mario (progetto di traffico di stupefacenti e trasferimento in Olanda), ottenimento di documenti falsi da Cosentino e Vitale, consegna di denaro da Pace per acquisto stupefacente anche durante permesso premio e conversazioni registrate che attestavano affidabilità e legami. La Corte ha affermato che l'attualità della pericolosità può essere fondata anche su comportamenti non costituenti reato, su frequentazioni con pregiudicati e sull'irreperibilità. Per l'inammissibilità è stata condannata al pagamento delle spese e, per profili di colpa, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 14, comma 2-ter

    La norma regola l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la valutazione debba essere adeguatamente motivata e che la cassazione sia competente a censurare la motivazione soltanto nei casi di violazione di legge o di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art. 1

    La definizione e i criteri della pericolosità sociale consentono di valorizzare anche comportamenti non costituenti reato, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e l'irreperibilità alle ricerche delle forze dell'ordine come elementi utili per valutare l'attualità della pericolosità.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, a una somma alla cassa delle ammende.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma che limita l'esposizione degli artt. del ricorso in cassazione; richiamata per spiegare i limiti della riproduzione integrale dei motivi nel provvedimento di decisione e la necessità di riferire gli argomenti nei limiti utili alla motivazione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammessa censura solo per violazione di legge: in particolare la motivazione inesistente o meramente apparente è il profilo rilevante, ma va dimostrato che l'omissione concerne un elemento potenzialmente decisivo.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi anche su comportamenti non penalmente rilevanti, su frequentazioni con pregiudicati e su elementi emersi durante la detenzione; il semplice tempo trascorso non è automaticamente idoneo a escludere la pericolosità.
  • Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione richiedendo la valutazione del 'lungo periodo di detenzione' occorre fornire prove concrete e aggiornate che dimostrino l'assenza di legami o comportamenti sintomatici di pericolosità: elenchi generici di fatti passati sono insufficienti.
  • Se il giudice di merito motiva in modo articolato la persistenza di elementi sintomatici di collegamento associativo (anche sulla base di atti processuali e conversazioni), la cassazione difficilmente potrà riformare il provvedimento salvo palese carenza logica o omissione di confronto con elemento decisivo.
  • Nel preparare il ricorso è importante individuare e provare elementi nuovi o la mancata considerazione di elementi decisivi da parte del giudice di merito; contestazioni basate solo su disaccordo valutativo sono meno efficaci davanti alla Corte di cassazione.

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