Cassazione Penale, Sentenza n. 15677/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011) per omissione di accertamento e motivazione sull'attualità della pericolosità sociale: la difesa contestava la mancanza di una valutazione concreta delle condizioni soggettive attuali del Bellanca, denunciando motivazione contraddittoria e apparente basata su fatti ormai datati (oltre dieci anni), con riferimento anche a una condanna 2021 non definitiva per associazione mafiosa e a precedenti sottrazioni all'esecuzione di misure cautelari e di prevenzione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e articolata sulla persistenza della pericolosità sociale del Bellanca, valorizzando elementi concreti: condanna per associazione mafiosa (ritenuta definitiva dalla Corte), ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 07/06/2018 con riferimento a condotte significative, comportamenti in carcere e collegamenti con Pace Mario (progetto di traffico di stupefacenti e trasferimento in Olanda), ottenimento di documenti falsi da Cosentino e Vitale, consegna di denaro da Pace per acquisto stupefacente anche durante permesso premio e conversazioni registrate che attestavano affidabilità e legami. La Corte ha affermato che l'attualità della pericolosità può essere fondata anche su comportamenti non costituenti reato, su frequentazioni con pregiudicati e sull'irreperibilità. Per l'inammissibilità è stata condannata al pagamento delle spese e, per profili di colpa, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 14, comma 2-ter
La norma regola l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la valutazione debba essere adeguatamente motivata e che la cassazione sia competente a censurare la motivazione soltanto nei casi di violazione di legge o di motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art. 1
La definizione e i criteri della pericolosità sociale consentono di valorizzare anche comportamenti non costituenti reato, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e l'irreperibilità alle ricerche delle forze dell'ordine come elementi utili per valutare l'attualità della pericolosità.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, a una somma alla cassa delle ammende.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Norma che limita l'esposizione degli artt. del ricorso in cassazione; richiamata per spiegare i limiti della riproduzione integrale dei motivi nel provvedimento di decisione e la necessità di riferire gli argomenti nei limiti utili alla motivazione.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammessa censura solo per violazione di legge: in particolare la motivazione inesistente o meramente apparente è il profilo rilevante, ma va dimostrato che l'omissione concerne un elemento potenzialmente decisivo.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi anche su comportamenti non penalmente rilevanti, su frequentazioni con pregiudicati e su elementi emersi durante la detenzione; il semplice tempo trascorso non è automaticamente idoneo a escludere la pericolosità.
- Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione richiedendo la valutazione del 'lungo periodo di detenzione' occorre fornire prove concrete e aggiornate che dimostrino l'assenza di legami o comportamenti sintomatici di pericolosità: elenchi generici di fatti passati sono insufficienti.
- Se il giudice di merito motiva in modo articolato la persistenza di elementi sintomatici di collegamento associativo (anche sulla base di atti processuali e conversazioni), la cassazione difficilmente potrà riformare il provvedimento salvo palese carenza logica o omissione di confronto con elemento decisivo.
- Nel preparare il ricorso è importante individuare e provare elementi nuovi o la mancata considerazione di elementi decisivi da parte del giudice di merito; contestazioni basate solo su disaccordo valutativo sono meno efficaci davanti alla Corte di cassazione.
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